Sentenza 126/1977 (ECLI:IT:COST:1977:126)
Massima numero 8932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
04/07/1977; Decisione del
04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8933
Titolo
SENT. 126/77 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GESTIONE SPECIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 9, ART. 6 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 126/77 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GESTIONE SPECIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 9, ART. 6 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (che riguarda la gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non condiziona affatto il cumulo dei contributi versati nella gestione speciale mezzadri con quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nelle due forme di assicurazione obbligatoria (quella per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e quella per i lavoratori dipendenti); anzi, dopo aver nel primo comma fissato l'obbligo del cumulo dei citati versamenti (ai fini del pensionamento da parte della gestione speciale) anche se l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione ne' presso questa ne' presso altre assicurazioni, stabilisce nel comma successivo che ove dai versamenti effettuati presso altra gestione (assicurazione generale obbligatoria) derivi al lavoratore la pensione di vecchiaia, questi ha diritto di chiederla al compimento dell'eta' prevista (60 anni o 55 per le donne) inferiore a quella (65 e 60) occorrente per il percepimento della stessa pensione da parte della gestione speciale, il che sta a significare che il legislatore ha inteso impedire che la iscrizione obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella gestione speciale non consentisse loro di godere di altre forme di assicurazione che si fossero maturate prima di quelle fissate nella stessa gestione speciale. Non vulnera pertanto il principio di eguaglianza detta disposizione, la quale vuole far conseguire la pensione di vecchiaia a tutti i lavoratori della terra quando ricorrano le condizioni stabilite, e non crea alcuna discriminazione in relazione all'eta' degli assicurati.
L'art. 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (che riguarda la gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non condiziona affatto il cumulo dei contributi versati nella gestione speciale mezzadri con quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nelle due forme di assicurazione obbligatoria (quella per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e quella per i lavoratori dipendenti); anzi, dopo aver nel primo comma fissato l'obbligo del cumulo dei citati versamenti (ai fini del pensionamento da parte della gestione speciale) anche se l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione ne' presso questa ne' presso altre assicurazioni, stabilisce nel comma successivo che ove dai versamenti effettuati presso altra gestione (assicurazione generale obbligatoria) derivi al lavoratore la pensione di vecchiaia, questi ha diritto di chiederla al compimento dell'eta' prevista (60 anni o 55 per le donne) inferiore a quella (65 e 60) occorrente per il percepimento della stessa pensione da parte della gestione speciale, il che sta a significare che il legislatore ha inteso impedire che la iscrizione obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella gestione speciale non consentisse loro di godere di altre forme di assicurazione che si fossero maturate prima di quelle fissate nella stessa gestione speciale. Non vulnera pertanto il principio di eguaglianza detta disposizione, la quale vuole far conseguire la pensione di vecchiaia a tutti i lavoratori della terra quando ricorrano le condizioni stabilite, e non crea alcuna discriminazione in relazione all'eta' degli assicurati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte