Sentenza 126/1977 (ECLI:IT:COST:1977:126)
Massima numero 8933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
04/07/1977; Decisione del
04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8932
Titolo
SENT. 126/77 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GESTIONE SPECIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1434, ART. 1 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 126/77 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GESTIONE SPECIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1434, ART. 1 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' la sicurezza sociale di cui e' parte la previdenza possa sempre piu' trovare estensione e' indispensabile procedere con ragionata gradualita' di evoluzione, dato che la modifica del sistema delle pensioni richiede e comporta una pluralita' di atti ed una successione di tempi. Non e' quindi irrazionale che l'art. 1 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 - in cui non e' fatto assolutamente cenno di eta' dei lavoratori assicurati - abbia consentito l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, anziche' alla propria che offre minori vantaggi, soltanto di coloro che in atto rivestano la qualita' di mezzadri e di coloni, e non di quelli che tali furono, ma solo per qualche periodo, in passato, per evitare un appesantimento della situazione economica assicurativa, nella prospettiva gradualistica del sistema pensionistico. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della norma succitata," nella parte nella quale limita il computo nella assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati nella gestione speciale ai soli mezzadri che, essendo rimasti tali alla entrata in vigore della norma stessa, abbiano chiesto l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente esclusione di quei mezzadri i quali siano stati in modo diverso inseriti in detta assicurazione obbligatoria"; questione sollevata sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento fra assicurati, anche in relazione all'eta'. Cfr.: sent. n. 128 del 1973.
Poiche' la sicurezza sociale di cui e' parte la previdenza possa sempre piu' trovare estensione e' indispensabile procedere con ragionata gradualita' di evoluzione, dato che la modifica del sistema delle pensioni richiede e comporta una pluralita' di atti ed una successione di tempi. Non e' quindi irrazionale che l'art. 1 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 - in cui non e' fatto assolutamente cenno di eta' dei lavoratori assicurati - abbia consentito l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, anziche' alla propria che offre minori vantaggi, soltanto di coloro che in atto rivestano la qualita' di mezzadri e di coloni, e non di quelli che tali furono, ma solo per qualche periodo, in passato, per evitare un appesantimento della situazione economica assicurativa, nella prospettiva gradualistica del sistema pensionistico. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della norma succitata," nella parte nella quale limita il computo nella assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati nella gestione speciale ai soli mezzadri che, essendo rimasti tali alla entrata in vigore della norma stessa, abbiano chiesto l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente esclusione di quei mezzadri i quali siano stati in modo diverso inseriti in detta assicurazione obbligatoria"; questione sollevata sotto il profilo di una ingiustificata disparita' di trattamento fra assicurati, anche in relazione all'eta'. Cfr.: sent. n. 128 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte