Sentenza 127/1977 (ECLI:IT:COST:1977:127)
Massima numero 8934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  04/07/1977;  Decisione del  04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8935  8936  8937  8938


Titolo
SENT. 127/77 A. ARBITRATO - ARBITRATO OBBLIGATORIO O VOLONTARIO - PREVISTI INTERVENTI DEL GIUDICE ORDINARIO - NON VALGONO A DARE FONDAMENTO ALLA TEORIA DEL "CONVOGLIAMENTO" DELL'ARBITRATO NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO ORDINARIO.

Testo
Malgrado il controllo che il giudice ordinario, attraverso l'exequatur al lodo, l'impugnazione per nullita' e il possibile successivo intervento della Cassazione, esercita in materia, l'attivita' degli arbitri non e' fungibile con quella del giudice togato e risulta pur sempre irriducibile ad essa. E' infatti innegabile che, salvo a considerare la decisione arbitrale come avulsa dall'attivita' che la precede, essa rappresenta il risultato di un procedimento che si svolge al di fuori del regime della sovranita' statuale; cosicche' la teoria del "convogliamento" dell'arbitrato rituale obbligatorio, come di quello volontario, nell'ambito del giudizio ordinario, appare fondata su un equivoco.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte