Sentenza 127/1977 (ECLI:IT:COST:1977:127)
Massima numero 8936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
04/07/1977; Decisione del
04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 127/77 C. COSTITUZIONE - ARTT. 102, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO COMMA - CONGIUNTO DISPOSTO - RISERVA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE AI GIUDICI ORDINARI - DISPONIBILITA' (ANCHE IN SENSO NEGATIVO) DEL DIRITTO DI AZIONE - DEROGHE - ARBITRATO - FONDAMENTO NELLA LIBERA SCELTA DELLE PARTI - CONSEGUENZE - ARBITRATO OBBLIGATORIO O NECESSARIO - INCOSTITUZIONALITA'.
SENT. 127/77 C. COSTITUZIONE - ARTT. 102, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO COMMA - CONGIUNTO DISPOSTO - RISERVA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE AI GIUDICI ORDINARI - DISPONIBILITA' (ANCHE IN SENSO NEGATIVO) DEL DIRITTO DI AZIONE - DEROGHE - ARBITRATO - FONDAMENTO NELLA LIBERA SCELTA DELLE PARTI - CONSEGUENZE - ARBITRATO OBBLIGATORIO O NECESSARIO - INCOSTITUZIONALITA'.
Testo
Secondo un'interpretazione che trova chiaro riscontro nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, ed e' avvalorata dall'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, a seguito del congiunto disposto degli articoli 24, primo comma, Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo esercizio, costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost. (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente), il fondamento di qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perche' solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) puo' derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., cosicche' la "fonte" dell'arbitrato non puo' piu' ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, piu' generalmente, in una volonta' autoritativa. Cio' corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 di questa Corte) ed eleva la norma dell'art. 806, primo comma, cod. proc. civ. (sulla facolta' delle parti di far decidere da arbitri le controversie) a principio generale, costituzionalmente garantito, dell'ordinamento. Ne deriva che la legge ordinaria od altri atti autoritativi possono soltanto predisporre arbitrati "senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria", ma non disporli. Sarebbe stato contradditorio del resto richiedere il ricorso al procedimento di revisione costituzionale per l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali e consentire nello stesso tempo che con l'istituzione di arbitrati obbligatori ex lege si potessero sottrarre sistematicamente al giudice statuale intere serie di controversie.
Secondo un'interpretazione che trova chiaro riscontro nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, ed e' avvalorata dall'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, a seguito del congiunto disposto degli articoli 24, primo comma, Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo esercizio, costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost. (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente), il fondamento di qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perche' solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) puo' derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., cosicche' la "fonte" dell'arbitrato non puo' piu' ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, piu' generalmente, in una volonta' autoritativa. Cio' corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 di questa Corte) ed eleva la norma dell'art. 806, primo comma, cod. proc. civ. (sulla facolta' delle parti di far decidere da arbitri le controversie) a principio generale, costituzionalmente garantito, dell'ordinamento. Ne deriva che la legge ordinaria od altri atti autoritativi possono soltanto predisporre arbitrati "senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria", ma non disporli. Sarebbe stato contradditorio del resto richiedere il ricorso al procedimento di revisione costituzionale per l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali e consentire nello stesso tempo che con l'istituzione di arbitrati obbligatori ex lege si potessero sottrarre sistematicamente al giudice statuale intere serie di controversie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte