Sentenza 127/1977 (ECLI:IT:COST:1977:127)
Massima numero 8938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
04/07/1977; Decisione del
04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 127/77 E. DIRITTO DI AZIONE - BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI - R.D. 29 GIUGNO 1939, N. 1127, ART. 25, PRIMO COMMA - DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONE INDUSTRIALE DEL DIPENDENTE NEL CORSO DI UN RAPPORTO DI LAVORO - DEFERIMENTO OBBLIGATORIO AD ARBITRI, SENZA FACOLTA', PER L'INVENTORE E IL DATORE DI LAVORO, DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, PRIMO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 127/77 E. DIRITTO DI AZIONE - BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI - R.D. 29 GIUGNO 1939, N. 1127, ART. 25, PRIMO COMMA - DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONE INDUSTRIALE DEL DIPENDENTE NEL CORSO DI UN RAPPORTO DI LAVORO - DEFERIMENTO OBBLIGATORIO AD ARBITRI, SENZA FACOLTA', PER L'INVENTORE E IL DATORE DI LAVORO, DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, PRIMO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Col deferire le controversie in materia di premi per invenzioni elaborate dal dipendente nel corso di un rapporto di lavoro, alla competenza esclusiva del collegio di amichevoli compositori ivi indicato, l'art. 25 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) secondo costante giurisprudenza, non ha istituito una giurisdizione speciale, ma un arbitrato obbligatorio. Lo stesso art. 25, primo comma (rientrando la questione sollevata in proposito in quella piu' ampia della conformita' a Costituzione degli arbitrati obbligatori o necessari), va pertanto dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 102, primo comma, e 24, primo comma Cost., nella parte in cui non riconosce la facolta' dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria.
Col deferire le controversie in materia di premi per invenzioni elaborate dal dipendente nel corso di un rapporto di lavoro, alla competenza esclusiva del collegio di amichevoli compositori ivi indicato, l'art. 25 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) secondo costante giurisprudenza, non ha istituito una giurisdizione speciale, ma un arbitrato obbligatorio. Lo stesso art. 25, primo comma (rientrando la questione sollevata in proposito in quella piu' ampia della conformita' a Costituzione degli arbitrati obbligatori o necessari), va pertanto dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 102, primo comma, e 24, primo comma Cost., nella parte in cui non riconosce la facolta' dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte