Sentenza 128/1977 (ECLI:IT:COST:1977:128)
Massima numero 8939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  04/07/1977;  Decisione del  04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 128/77. IMPIEGO PUBBLICO - DIRETTORI DELLE SCUOLE AUTONOME DI OSTETRICIA - TRATTAMENTO ECONOMICO - LEGGE 18 MARZO 1958, N. 311, TAB. B; LEGGE 18 MARZO 1958, N. 349, ART. 33; LEGGE 26 GENNAIO 1962, N. 16 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROFESSORI UNIVERSITARI - SUSSISTENZA DI UNA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare riguardo alla tabella B; della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con particolare riguardo all'art. 33; e della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano), sollevate dal Consiglio di Stato - Sez. VI Giurisdizionale - con ordinanza 5 novembre 1974, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione perche' la situazione dei professori delle Scuole di ostetricia autonome e' diversa da quella dei professori universitari. I Professori-direttori delle scuole di ostetricia autonome esercitano attivita' di insegnamento solo nell'ambito delle stesse scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, che non possono considerarsi a livello universitario, mentre i professori universitari hanno le funzioni principali di impartire l'insegnamento agli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia: a tali funzioni si aggiungono quelle di direttore delle Cliniche universitarie ostetrico-ginecologiche e di direttore e docente delle Scuole di Ostetricia annesse alle Cliniche universitarie. Le funzioni di docente del professore universitario, essendo esercitate sia nella Clinica universitaria sia nelle Scuole di ostetricia, non sono uguali o assimilabili a quelle dei professori-direttori delle Scuole autonome di ostetricia. Il trattamento economico spetta ai professori universitari per le loro primarie funzioni, che sono quelle di impartire l'insegnamento agli studenti universitari, e non per l'ulteriore attivita' di insegnamento nelle Scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie. Dalla ritenuta mancanza di contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 della Costituzione consegue che non e' fondata neppure la questione di legittimita' delle stesse norme in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Le due questioni, infatti, sono strettamente interdipendenti in quanto la violazione dell'art. 36 della Costituzione e' stata dedotta sotto il profilo che ai due professori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia spetta lo stesso trattamento economico previsto per i professori universitari dato che i loro compiti sono "assimilabili a quelli dei professori universitari". Non compete a questa Corte pronunciare sul fondamento della questione prospettata dal difensore delle parti private, secondo cui le norme impugnate vanno interpretate con particolare riguardo all'art. 8 del r.d.l. n. 2128 del 1936 ed all'art. 7 del d.P.R. n. 1079 del 28 dicembre 1970 nel senso che gia' spetta ai soli due professori di Trieste e di Venezia il trattamento economico previsto per i professori universitari. E' competente il giudice amministrativo a pronunciare, alla stregua dei principi fondamentali di ermeneutica, se la questione possa ritenersi fondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte