Ordinanza 132/1977 (ECLI:IT:COST:1977:132)
Massima numero 8943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
04/07/1977; Decisione del
04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 132/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 70, ULTIMO COMMA - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - DIFETTO DI NUMERO LEGALE NEL COLLEGIO - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AD ALTRA SEZIONE DELLA STESSA CORTE (O TRIBUNALE) O DI ALTRA CORTE LIMITROFA (O TRIBUNALE) - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 132/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 70, ULTIMO COMMA - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - DIFETTO DI NUMERO LEGALE NEL COLLEGIO - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AD ALTRA SEZIONE DELLA STESSA CORTE (O TRIBUNALE) O DI ALTRA CORTE LIMITROFA (O TRIBUNALE) - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. pen., il quale prevede che "qualora per astensione o ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il Presidente della Corte o del Tribunale rimetta il provvedimento ad altra sezione dello stesso Tribunale o della stessa Corte o ad una Corte limitrofa ovvero ad un Tribunale limitrofo dello stesso distretto", sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. (garanzia del giudice naturale), in quanto con sent. n. 168 del 14 luglio 1976 identica questione, proposta negli stessi termini, e' stata dichiarata infondata.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. pen., il quale prevede che "qualora per astensione o ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il Presidente della Corte o del Tribunale rimetta il provvedimento ad altra sezione dello stesso Tribunale o della stessa Corte o ad una Corte limitrofa ovvero ad un Tribunale limitrofo dello stesso distretto", sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. (garanzia del giudice naturale), in quanto con sent. n. 168 del 14 luglio 1976 identica questione, proposta negli stessi termini, e' stata dichiarata infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte