Ordinanza 136/1977 (ECLI:IT:COST:1977:136)
Massima numero 8947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
04/07/1977; Decisione del
04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 136/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RADIO-TELEVISIONE - LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, ARTT. 1, 2 E 45; D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183 E 195 - QUESTIONE GIA' DECISA NELLA PARTE IN CUI LE NORME CONSENTONO, PREVIA AUTORIZZAZIONE STATALE, L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA VIA ETERE DI PORTATA NON ECCEDENTE L'AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 136/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RADIO-TELEVISIONE - LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, ARTT. 1, 2 E 45; D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 1, 183 E 195 - QUESTIONE GIA' DECISA NELLA PARTE IN CUI LE NORME CONSENTONO, PREVIA AUTORIZZAZIONE STATALE, L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA VIA ETERE DI PORTATA NON ECCEDENTE L'AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) cosi' come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 Cost., in quanto con sent. n. 202 del 1976 la Corte ha deciso identiche questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) cosi' come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 Cost., in quanto con sent. n. 202 del 1976 la Corte ha deciso identiche questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte