Ordinanza 137/1977 (ECLI:IT:COST:1977:137)
Massima numero 8948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
04/07/1977; Decisione del
04/07/1977
Deposito del 14/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 137/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1976 - TRASPORTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 17, LETT. A ED F, DELLO STATUTO E DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE REGIONALE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
ORD. 137/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1976 - TRASPORTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 17, LETT. A ED F, DELLO STATUTO E DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE REGIONALE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
A norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, in caso di intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, deve dichiararsi estinto. (Nella specie il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha rinunciato, con atto in data 28 marzo 1977, al ricorso con il quale aveva sollevato, per pretesa violazione dell'art. 17, lett. a e f, dello Statuto siciliano e dell'art. 81 Cost., questione di legittimita' costituzionale del disegno di legge n. 814/A approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 marzo 1976. Ed essendo stata tale rinuncia accettata dal Presidente della Regione, il giudizio e' stato dichiarato estinto).
A norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale il giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, in caso di intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, deve dichiararsi estinto. (Nella specie il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha rinunciato, con atto in data 28 marzo 1977, al ricorso con il quale aveva sollevato, per pretesa violazione dell'art. 17, lett. a e f, dello Statuto siciliano e dell'art. 81 Cost., questione di legittimita' costituzionale del disegno di legge n. 814/A approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 marzo 1976. Ed essendo stata tale rinuncia accettata dal Presidente della Regione, il giudizio e' stato dichiarato estinto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25