Sentenza 138/1977 (ECLI:IT:COST:1977:138)
Massima numero 8950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
30/11/1977; Decisione del
30/11/1977
Deposito del 06/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/77 B. PROPRIETA' - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - SUA NATURA E DETERMINAZIONE - IL SUO DEPOSITO NON DEVE NECESSARIAMENTE PRECEDERE IL PROVVEDIMENTO ESPROPRIATIVO (COSTITUZIONE, ART. 42). ESPROPRIAZIONE - ESPROPRIAZIONE DI URGENZA - D.L.LGT. 27 FEBBRAIO 1919, N. 219, ART. 12 (CONVERTITO IN LEGGE 24 AGOSTO 1921, N. 1290) - NON CONDIZIONA L'ESPROPRIAZIONE AL PREVENTIVO DEPOSITO DELL'INDENNIZZO O QUANTO MENO A MODALITA' CHE ASSICURINO L'EFFETTIVO PAGAMENTO - SALVAGUARDIA, IN ALTRI MODI, DEI DIRITTI DELL'ESPROPRIATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 138/77 B. PROPRIETA' - ESPROPRIAZIONE - INDENNIZZO - SUA NATURA E DETERMINAZIONE - IL SUO DEPOSITO NON DEVE NECESSARIAMENTE PRECEDERE IL PROVVEDIMENTO ESPROPRIATIVO (COSTITUZIONE, ART. 42). ESPROPRIAZIONE - ESPROPRIAZIONE DI URGENZA - D.L.LGT. 27 FEBBRAIO 1919, N. 219, ART. 12 (CONVERTITO IN LEGGE 24 AGOSTO 1921, N. 1290) - NON CONDIZIONA L'ESPROPRIAZIONE AL PREVENTIVO DEPOSITO DELL'INDENNIZZO O QUANTO MENO A MODALITA' CHE ASSICURINO L'EFFETTIVO PAGAMENTO - SALVAGUARDIA, IN ALTRI MODI, DEI DIRITTI DELL'ESPROPRIATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Per costante giurisprudenza della Corte l'indennizzo per la proprieta' privata espropriata per motivi di interesse generale, previsto dall'art. 42 della Costituzione, non rappresenta un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensi' il massimo di contributo e di riparazione garantito all'interesse privato; fermo restando che esso non puo' essere fissato in misura simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro. Dalla funzione dell'indennizzo, cosi' delineata, non deriva tuttavia che il deposito dello stesso debba precedere necessariamente, in ogni previsione legislativa, il provvedimento di espropriazione. Peraltro, quando cio' si verifichi, e' senz'altro da escludere alla stregua della comune interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che all'espropriato non spettino mezzi giuridici adeguati per costringere l'espropriante al pagamento dell'indenizzo e all'eventuale risarcimento dei danni, trovando in tal caso applicazione il principio (deducibile dall'art. 1183 cod. civ.) quod sine die debetur statim debetur, e potendo il risarcimento, nell'ipotesi di comportamento anormale e colposo dell'espropriante, comprendere anche gli effetti della svalutazione. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12 d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la citta' di Napoli) conv. in legge 24 agosto 1921, n. 1290.
Per costante giurisprudenza della Corte l'indennizzo per la proprieta' privata espropriata per motivi di interesse generale, previsto dall'art. 42 della Costituzione, non rappresenta un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensi' il massimo di contributo e di riparazione garantito all'interesse privato; fermo restando che esso non puo' essere fissato in misura simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro. Dalla funzione dell'indennizzo, cosi' delineata, non deriva tuttavia che il deposito dello stesso debba precedere necessariamente, in ogni previsione legislativa, il provvedimento di espropriazione. Peraltro, quando cio' si verifichi, e' senz'altro da escludere alla stregua della comune interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, che all'espropriato non spettino mezzi giuridici adeguati per costringere l'espropriante al pagamento dell'indenizzo e all'eventuale risarcimento dei danni, trovando in tal caso applicazione il principio (deducibile dall'art. 1183 cod. civ.) quod sine die debetur statim debetur, e potendo il risarcimento, nell'ipotesi di comportamento anormale e colposo dell'espropriante, comprendere anche gli effetti della svalutazione. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12 d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la citta' di Napoli) conv. in legge 24 agosto 1921, n. 1290.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte