Sentenza 206/2020 (ECLI:IT:COST:2020:206)
Massima numero 42360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/09/2020;  Decisione del  08/09/2020
Deposito del 25/09/2020; Pubblicazione in G. U. 30/09/2020
Massime associate alla pronuncia:  42361


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Toscana - Attività estrattiva nelle cave - Variazione in aumento dello scavo rispetto all'originario piano di coltivazione - Ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi - Necessità di una nuova autorizzazione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Errata individuazione della norma applicabile (aberratio ictus) - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Toscana in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, che prevede che l'impresa autorizzata all'esercizio di attività estrattiva nelle cave debba richiedere una nuova autorizzazione a seguito di una variazione, rispetto all'originario progetto di coltivazione del sito, che comporti un ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi. Il rimettente, pur rilevando espressamente che l'ordinanza comunale impugnata nel giudizio principale, fondata sulla violazione dell'articolo censurato, è stata revocata e sostituita da una nuova ordinanza, che trova fondamento nella distinta previsione di cui all'art. 58-bis della stessa legge, rivolge le sue censure unicamente nei confronti della prima norma, mentre di quelle oggetto di ricorso per motivi aggiunti ed in relazione alla quale pende il contenzioso non vi è traccia nell'ordinanza di rimessione.

Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali ricorre l'inammissibilità della questione per aberratio ictus ogni qual volta le doglianze del giudice rimettente investono una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio a quo: la questione, in tali casi, è irrilevante, poiché, quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse. (Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2020 e n. 109 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  25/03/2015  n. 35  art. 23  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte