Sentenza 140/1977 (ECLI:IT:COST:1977:140)
Massima numero 8953
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/11/1977; Decisione del
30/11/1977
Deposito del 06/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/77. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - AUTORIZZAZIONE AGLI ACQUISTI DI IMMOBILI E ALL'ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI DA PARTE DI COMUNI, PROVINCIE E LORO CONSORZI NELLA REGIONE - COMPETENZA DELLA REGIONE (STATUTO SPECIALE PER IL FIULI-VENEZIA GIULIA, ART. 60; 26 GIUGNO 1965, N. 960, ART. 1) - CONTRADDIZIONE CON SENTENZA N. 62 DEL 1973 (RIGUARDANTE LE REGIONI ORDINARIE) - INSUSSISTENZA.
SENT. 140/77. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - AUTORIZZAZIONE AGLI ACQUISTI DI IMMOBILI E ALL'ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI DA PARTE DI COMUNI, PROVINCIE E LORO CONSORZI NELLA REGIONE - COMPETENZA DELLA REGIONE (STATUTO SPECIALE PER IL FIULI-VENEZIA GIULIA, ART. 60; 26 GIUGNO 1965, N. 960, ART. 1) - CONTRADDIZIONE CON SENTENZA N. 62 DEL 1973 (RIGUARDANTE LE REGIONI ORDINARIE) - INSUSSISTENZA.
Testo
In base al principio stabilito, in relazione all'art. 60 Statuto speciale per il Friuli-Venezia - Giulia, dall'art. 1 d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, (Norme di attuazione dello stesso Statuto in materia di controllo sugli atti di Provincie, Comuni e loro consorzi) secondo il quale nella Regione suddetta tali controlli, sia che in precedenza spettassero a prefetto, giunta provinciale amministrativa e consigli di prefettura, sia che fossero svolti da organi governativi centrali, rientrano nella competenza dell'Amministrazione regionale - principio che non lascia spazio a una ripartizione di competenze, regionale e statale, su controlli tipici e atipici - e in base altresi' alla mancanza, nelle altre norme dello stesso decreto, di una espressa inclusione fra i controlli da esse (ved. artt. 3, 5 e 6) specificamente riservati allo Stato, si deve ritenere che il potere di autorizzare nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia gli acquisti di immobili e le accettazioni di lasciti e donazioni da parte degli enti suddetti, spetta alla Regione. Questa conclusione non contraddice la sentenza n. 62 del 1973, con la quale tale potere, ma per le Regioni a statuto ordinario, e in applicazione di altre norme (artt. 130 Cost. e 59 e 60 legge 10 febbraio 1953, n. 62) fu riconosciuto spettare allo Stato. E non contrasta neppure con i criteri seguiti in quella sentenza, posto che l'autorizzazione ad acquisti ed accettazioni, mentre riguardo agli acquisti effettuati dagli enti morali di qualunque specie appare diretta a prevenire fenomeni pregiudizievoli di pubblici interessi facenti capo allo Stato e alla collettivita' nazionale, per contro, nei riguardi degli enti territoriali minori, nella successiva evoluzione dell'istituto, e' rivolta alla soddisfazione di esigenze, almeno in parte diverse e piu' specifiche, peculiari delle istituzioni autorizzate, e quindi in rapporto di stretta connessione con altre funzioni di sicura spettanza regionale. Pertanto, a decisione dei conflitti di attribuzione sollevati in proposito, va annullata la nota, in data 7 aprile 1975, con la quale il Commissario del Governo presso la Regione ha rivendicato il potere in questione allo Stato. Al tempo stesso va respinto il ricorso del Presidente del Consiglio contro i decreti del Comitato provinciale di controllo, in data 17 settembre e 5 ottobre 1976, con i quali si autorizza il comune di Gorizia ad acquisti di appezzamenti di terreno. Cfr.:oltre a sent. n. 62 del 1973, sent. n. 139 del 1972.
In base al principio stabilito, in relazione all'art. 60 Statuto speciale per il Friuli-Venezia - Giulia, dall'art. 1 d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, (Norme di attuazione dello stesso Statuto in materia di controllo sugli atti di Provincie, Comuni e loro consorzi) secondo il quale nella Regione suddetta tali controlli, sia che in precedenza spettassero a prefetto, giunta provinciale amministrativa e consigli di prefettura, sia che fossero svolti da organi governativi centrali, rientrano nella competenza dell'Amministrazione regionale - principio che non lascia spazio a una ripartizione di competenze, regionale e statale, su controlli tipici e atipici - e in base altresi' alla mancanza, nelle altre norme dello stesso decreto, di una espressa inclusione fra i controlli da esse (ved. artt. 3, 5 e 6) specificamente riservati allo Stato, si deve ritenere che il potere di autorizzare nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia gli acquisti di immobili e le accettazioni di lasciti e donazioni da parte degli enti suddetti, spetta alla Regione. Questa conclusione non contraddice la sentenza n. 62 del 1973, con la quale tale potere, ma per le Regioni a statuto ordinario, e in applicazione di altre norme (artt. 130 Cost. e 59 e 60 legge 10 febbraio 1953, n. 62) fu riconosciuto spettare allo Stato. E non contrasta neppure con i criteri seguiti in quella sentenza, posto che l'autorizzazione ad acquisti ed accettazioni, mentre riguardo agli acquisti effettuati dagli enti morali di qualunque specie appare diretta a prevenire fenomeni pregiudizievoli di pubblici interessi facenti capo allo Stato e alla collettivita' nazionale, per contro, nei riguardi degli enti territoriali minori, nella successiva evoluzione dell'istituto, e' rivolta alla soddisfazione di esigenze, almeno in parte diverse e piu' specifiche, peculiari delle istituzioni autorizzate, e quindi in rapporto di stretta connessione con altre funzioni di sicura spettanza regionale. Pertanto, a decisione dei conflitti di attribuzione sollevati in proposito, va annullata la nota, in data 7 aprile 1975, con la quale il Commissario del Governo presso la Regione ha rivendicato il potere in questione allo Stato. Al tempo stesso va respinto il ricorso del Presidente del Consiglio contro i decreti del Comitato provinciale di controllo, in data 17 settembre e 5 ottobre 1976, con i quali si autorizza il comune di Gorizia ad acquisti di appezzamenti di terreno. Cfr.:oltre a sent. n. 62 del 1973, sent. n. 139 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 60
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/06/1965
n. 960
art. 1