Ordinanza 143/1977 (ECLI:IT:COST:1977:143)
Massima numero 8956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  30/11/1977;  Decisione del  30/11/1977
Deposito del 06/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 143/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44 - MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE DEL PROCESSO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Deve essere dichiarata inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636/1972, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in giudizio di impugnazione di decisione di primo grado favorevole al contribuente, promosso dall'ufficio tributario, atteso che la norma impugnata, nell'imporre l'obbligo dell'istanza di fissazione di udienza comminando in difetto l'estinzione del procedimento, concerne solo i contribuenti e non e' applicabile nei confronti degli uffici tributari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte