Ordinanza 144/1977 (ECLI:IT:COST:1977:144)
Massima numero 8957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
30/11/1977; Decisione del
30/11/1977
Deposito del 06/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 144/77. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44 - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - FACOLTA' DI RECLAMO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24 E 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
ORD. 144/77. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44 - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - FACOLTA' DI RECLAMO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24 E 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. e gia' decisa con la sentenza n. 63 del 1977. Ne' puo' avere rilievo, per una modifica della precedente giurisprudenza, la irreparabilita' degli effetti della mancata proposizione della istanza per fissazione di udienza. Infatti e' coerente alla natura del processo tributario, diretto all'annullamento di atti di imposizione o di comportamenti equipollenti, che il termine per ricorrere sia sempre termine di decadenza e non possa trovare applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall'art. 310 c.p.c.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost. e gia' decisa con la sentenza n. 63 del 1977. Ne' puo' avere rilievo, per una modifica della precedente giurisprudenza, la irreparabilita' degli effetti della mancata proposizione della istanza per fissazione di udienza. Infatti e' coerente alla natura del processo tributario, diretto all'annullamento di atti di imposizione o di comportamenti equipollenti, che il termine per ricorrere sia sempre termine di decadenza e non possa trovare applicazione il principio sancito, per le azioni civili, dall'art. 310 c.p.c.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte