Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Organizzazione sanitaria e reclutamento del personale, compresa dirigenza medica e professioni sanitarie - Riconduzione alla materia «tutela della salute» - Riserva di tali funzioni alle aziende sanitarie regionali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizioni della Regione Puglia che affidano all'Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS, integralmente e senza forme di coordinamento con le aziende sanitarie regionali, competenze in materia di reclutamento, gestione della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, nonché di ricognizione periodica del personale in servizio e prevedendo altresì la mera facoltà, anziché l'obbligo, per la Giunta regionale, di distribuire tali competenze alle aziende sanitarie regionali). (Classif. 231012).
L’organizzazione sanitaria – e, al suo interno, il reclutamento del personale del SSR, compresa la dirigenza medica e le professioni sanitarie – è parte integrante della materia «tutela della salute», in ragione della sua idoneità a incidere sulla salute dei cittadini, costituendo la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate. (Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44493; S. 207/2010; S. 181/2006 - mass. 30378-30381-30383).
Il legislatore statale, con il d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso riconoscere alle aziende unità sanitarie locali una piena sfera decisionale in materia di reclutamento e di gestione del personale, come è indispensabile che sia per qualunque struttura aziendale privata o pubblica. I commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del menzionato decreto, che assegnano alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e le costituiscono in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, costituiscono norme di principio da cui deriva l’autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie, sulla cui base esse provvedono a organizzare l’assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. Tale quadro normativo esprime di per sé il principio fondamentale che riserva alle aziende sanitarie la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, laddove, con la lett. b, ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 i commi 2-bis, limitatamente alla lett. a, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, nella parte in cui attribuiscono integralmente il reclutamento e la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie, nonché la ricognizione del personale in servizio, a un ente diverso dalle aziende sanitarie, quale è l’AReSS, ente di supporto tecnico-amministrativo del dipartimento regionale della salute. Le disposizioni regionali impugnate contrastano con il principio fondamentale relativo all’autonomia delle unità sanitarie locali in tema di reclutamento e gestione del personale, di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost. Da un lato, infatti, prescindono totalmente da idonee forme di coordinamento con le aziende sanitarie e con i loro organi di vertice, finendo per concentrare nelle mani della predetta agenzia anche scelte particolarmente delicate e puntuali, concernenti la selezione del personale e l’attribuzione della sede di lavoro e delle mansioni. Dall’altro lato, concedono alla Giunta regionale la mera facoltà, anziché l’obbligo, di attribuire le suddette competenze a una delle aziende sanitarie del territorio regionale, così rendendo soltanto eventuale e ipotetico il venir meno del loro trasferimento all’AReSS).