Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/77 A. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, ADEGUAMENTO E CORRESPONSIONE DEI CANONI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 3, SECONDO, SESTO E UNDICESIMO COMMA - COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - CRITERI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 153/77 A. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, ADEGUAMENTO E CORRESPONSIONE DEI CANONI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 3, SECONDO, SESTO E UNDICESIMO COMMA - COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE - CRITERI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il sistema di determinazione e aggiornamento dei canoni, quale risulta fondamentalmente dalle disposizioni degli artt. 3, secondo comma, e 1, quarto e quinto comma, della legge n. 814 del 1973, e' illegittimo, con riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, Cost.. Occorre infatti ricordare, al riguardo, che i redditi imponibili dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito alla revisione generale degli estimi disposta dal r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, furono stabiliti sulla base della media dei prezzi correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione nel triennio 1937-1939; e che, d'altra parte, il nuovo catasto, formato a norma del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1572, e' oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare l'effettiva realta' dei fondi rustici sia per quanto concerne le qualita' di coltura e le classi di produttivita', sia per la consistenza dei fabbricati, impianti ed investimenti fissi, non valutati in catasto. Percio' anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, stabilita tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, e' assolutamente inidonea a consentire alle commissioni tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. Infatti la legge riconosce e garantisce la proprieta' privata, e in particolare aiuta la piccola e media proprieta' terriera, alla quale puo' bensi' imporre obblighi e vincoli, ma per il duplice fine del razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di proprieta', a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale tutela. Alla declaratoria di illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, consegue per gli stessi motivi quella del sesto ed undicesimo comma della stessa norma.
Il sistema di determinazione e aggiornamento dei canoni, quale risulta fondamentalmente dalle disposizioni degli artt. 3, secondo comma, e 1, quarto e quinto comma, della legge n. 814 del 1973, e' illegittimo, con riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, Cost.. Occorre infatti ricordare, al riguardo, che i redditi imponibili dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito alla revisione generale degli estimi disposta dal r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, furono stabiliti sulla base della media dei prezzi correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione nel triennio 1937-1939; e che, d'altra parte, il nuovo catasto, formato a norma del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1572, e' oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare l'effettiva realta' dei fondi rustici sia per quanto concerne le qualita' di coltura e le classi di produttivita', sia per la consistenza dei fabbricati, impianti ed investimenti fissi, non valutati in catasto. Percio' anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, stabilita tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, e' assolutamente inidonea a consentire alle commissioni tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. Infatti la legge riconosce e garantisce la proprieta' privata, e in particolare aiuta la piccola e media proprieta' terriera, alla quale puo' bensi' imporre obblighi e vincoli, ma per il duplice fine del razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di proprieta', a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale tutela. Alla declaratoria di illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, consegue per gli stessi motivi quella del sesto ed undicesimo comma della stessa norma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 44
co. 1
Altri parametri e norme interposte