Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/77 B. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, ADEGUAMENTO E CORRESPONSIONE DEI CANONI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 1 - COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO DEI CANONI IN RELAZIONE AI VALORI MONETARI DI QUESTI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41, 42 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 153/77 B. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, ADEGUAMENTO E CORRESPONSIONE DEI CANONI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 1 - COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO DEI CANONI IN RELAZIONE AI VALORI MONETARI DI QUESTI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41, 42 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In correlazione con l'illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui stabilisce tra un minimo di 24 e massimo di 55 volte i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, occorre considerare le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge, dirette a consentire l'applicazione, sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base delle tabelle formate ogni quattro anni dalle commissioni tecniche provinciali, di coefficienti (percentuali) di adeguamento in aumento o in diminuzione. Gli inconvenienti in sede applicativa dovranno essere eliminati con un migliore coordinamento delle disposizioni sotto il profilo tecnico-normativo, e con l'avvio d'un regolare ciclo di adempimento delle diverse operazioni amministrative. Essi non sono tuttavia tali, a giudizio di questa Corte, da comportare allo stato una declaratoria di illegittimita' dell'art. 1, ed appaiono, nel complesso, idonee, se puntualmente e tempestivamente applicate in conformita' alla ratio che ne ha dettato l'introduzione, ad assicurare il periodico adeguamento del valore monetario dei canoni, in rapporto alle variazioni del valore della lira.
In correlazione con l'illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui stabilisce tra un minimo di 24 e massimo di 55 volte i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, occorre considerare le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge, dirette a consentire l'applicazione, sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base delle tabelle formate ogni quattro anni dalle commissioni tecniche provinciali, di coefficienti (percentuali) di adeguamento in aumento o in diminuzione. Gli inconvenienti in sede applicativa dovranno essere eliminati con un migliore coordinamento delle disposizioni sotto il profilo tecnico-normativo, e con l'avvio d'un regolare ciclo di adempimento delle diverse operazioni amministrative. Essi non sono tuttavia tali, a giudizio di questa Corte, da comportare allo stato una declaratoria di illegittimita' dell'art. 1, ed appaiono, nel complesso, idonee, se puntualmente e tempestivamente applicate in conformita' alla ratio che ne ha dettato l'introduzione, ad assicurare il periodico adeguamento del valore monetario dei canoni, in rapporto alle variazioni del valore della lira.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte