Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/77 C. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, ADEGUAMENTO E CORRESPONSIONE DEI CANONI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 4, SECONDO E TERZO COMMA - CONGUAGLIO DEI CANONI GIA' CORRISPOSTI IN VIA PROVVISORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 153/77 C. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, ADEGUAMENTO E CORRESPONSIONE DEI CANONI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 4, SECONDO E TERZO COMMA - CONGUAGLIO DEI CANONI GIA' CORRISPOSTI IN VIA PROVVISORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono illegittime le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 4, che regolano il conguaglio dei canoni gia' corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, e di quelli ancora dovuti per l'annata agraria precedente (1970-1971), nella misura prevista dalla nuova legge e, rispettivamente, di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. Queste norme di diritto transitorio sono necessariamente travolte dalla accertata illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, per le stesse ragioni gia' indicate e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali.
Sono illegittime le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 4, che regolano il conguaglio dei canoni gia' corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, e di quelli ancora dovuti per l'annata agraria precedente (1970-1971), nella misura prevista dalla nuova legge e, rispettivamente, di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. Queste norme di diritto transitorio sono necessariamente travolte dalla accertata illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, per le stesse ragioni gia' indicate e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte