Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Smaltimento di rifiuti provenienti da fuori Regione - Riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117, secondo comma, lett. e) e s), 119, secondo comma, e 120, primo comma, Cost. - dell'art. 102 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma impugnata).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 109 del 2020, n. 68 del 2020, n. 48 del 2020 e n. 28 del 2020).