Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  19/12/1977;  Decisione del  19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8966  8967  8968  8969  8970  8972  8973  8974  8975  8976  8977


Titolo
SENT. 153/77 F. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE, ADEGUAMENTO E CORRESPONSIONE DEI CANONI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 3, TERZO COMMA, LETT. B, E QUARTO COMMA - COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO DEI CANONI IN RELAZIONE AI VALORI MONETARI DI QUESTI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41, 42 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' dell'art. 3, terzo comma, lett. b, non puo' ritenersi fondata, perche' in linea generale, i coefficienti aggiuntivi previsti dalle lett. a e b di detto comma non possono essere ritenuti assolutamente incongrui o irrisori, se applicati ad integrazione di canoni-base stabiliti in misura rispondente ad equita'. L'art. 3, quarto comma, per cui nella determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto e' previsto un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, non confligge con gli artt. 3, 41, 42 e 44 Cost. Infatti il coefficiente di maggiorazione, eliminata la inadeguatezza del canone-base, non puo' ritenersi assolutamente inidoneo a differenziare la posizione dell'affittuario impreditore rispetto a quella del coltivatore diretto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte