Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  19/12/1977;  Decisione del  19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8966  8967  8968  8969  8970  8971  8973  8974  8975  8976  8977


Titolo
SENT. 153/77 G. AGRICOLTURA - AFFITTO FONDI RUSTICI - LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 814, ART. 2, PRIMO COMMA - COMPOSIZIONE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 44 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La disposizione dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui non prevede per la composizione delle commissioni tecniche provinciali, una rappresentanza paritetica dei proprietari che affittano fondi rustici a coltivatori diretti, rispetto a quella di questi ultimi, confligge con gli artt. 3 e 44 Cost., per difetto di ragionevolezza, lesivo del principio della equita' dei rapporti sociali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte