Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/77 H. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI E INCIDENZA DI QUESTI SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E SULLA MISURA DEI CANONI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ARTT. 4, QUARTO COMMA, 10, 11, 13, 14, PRIMO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41, 42 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 153/77 H. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI E INCIDENZA DI QUESTI SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E SULLA MISURA DEI CANONI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ARTT. 4, QUARTO COMMA, 10, 11, 13, 14, PRIMO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41, 42 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con le norme del tit. II, "sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti", la legge n. 11 del 1971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilita' dei proprietari. Questo fine della riforma legislativa e' pienamente legittimo. E', d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in materia di miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in conduzione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilita' di gestione dell'impresa agricola. Va pertanto riconosciuta la legittimita' degli artt. 10 e 11, tanto piu' che il parere vincolante dell'Ispettorato agrario provinciale sui progetti tecnici di massima delle opere di miglioramento e' atto di controllo tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimita' degli atti amministrativi, in regime di contraddittorio tra le parti interessate; e d'altra parte l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bensi' estende ad essi le provvidenze accordate dalle leggi statali o regionali ai proprietari, ammettendone la concessione direttamente agli affittuari che eseguano i miglioramenti. Ed egualmente e' legittimo l'art. 14, primo comma, che non consente all'affittuario coltivatore diretto altro beneficio che quello di una semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assuma l'iniziativa, senza che cio' integri una disparita' di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, data la posizione di privilegio, differenziata rispetto a quella degli altri imprenditori agricoli, che la legislazione vigente accorda, sotto molteplici aspetti, ai coltivatori diretti, posizione che puo' giustificare un diverso regime quanto all'esecuzione dei miglioramenti.
Con le norme del tit. II, "sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti", la legge n. 11 del 1971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilita' dei proprietari. Questo fine della riforma legislativa e' pienamente legittimo. E', d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in materia di miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in conduzione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilita' di gestione dell'impresa agricola. Va pertanto riconosciuta la legittimita' degli artt. 10 e 11, tanto piu' che il parere vincolante dell'Ispettorato agrario provinciale sui progetti tecnici di massima delle opere di miglioramento e' atto di controllo tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimita' degli atti amministrativi, in regime di contraddittorio tra le parti interessate; e d'altra parte l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bensi' estende ad essi le provvidenze accordate dalle leggi statali o regionali ai proprietari, ammettendone la concessione direttamente agli affittuari che eseguano i miglioramenti. Ed egualmente e' legittimo l'art. 14, primo comma, che non consente all'affittuario coltivatore diretto altro beneficio che quello di una semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assuma l'iniziativa, senza che cio' integri una disparita' di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, data la posizione di privilegio, differenziata rispetto a quella degli altri imprenditori agricoli, che la legislazione vigente accorda, sotto molteplici aspetti, ai coltivatori diretti, posizione che puo' giustificare un diverso regime quanto all'esecuzione dei miglioramenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte