Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  19/12/1977;  Decisione del  19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8966  8967  8968  8969  8970  8971  8972  8973  8975  8976  8977


Titolo
SENT. 153/77 I. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI E INCIDENZA DI QUESTI SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E SULLA MISURA DEI CANONI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 14, SECONDO COMMA - FACOLTA' DELL'AFFITTUARIO DI ESECUZIONE DI MIGLIORAMENTI SENZA DARNE COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO DEL FONDO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Fondata e' la questione di costituzionalita' rispetto al secondo comma dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facolta' di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col lavoro proprio e della famiglia, "senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11", ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo. Il contrasto con l'art. 3 in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., si evidenzia per l'irrazionale disparita' di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte