Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 153/77 L. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI E INCIDENZA DI QUESTI SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E SULLA MISURA DEI CANONI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 12, PRIMO COMMA - AFFITTUARIO CHE ABBIA ESEGUITO A SUE SPESE MIGLIORAMENTI - EFFETTI GIURIDICI A SUO FAVORE - AMPIEZZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 153/77 L. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI E INCIDENZA DI QUESTI SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E SULLA MISURA DEI CANONI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 12, PRIMO COMMA - AFFITTUARIO CHE ABBIA ESEGUITO A SUE SPESE MIGLIORAMENTI - EFFETTI GIURIDICI A SUO FAVORE - AMPIEZZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 12 della legge n. 11 del 1971 dispone che qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli artt. 11 e 14, il contratto di affitto e' prorogato, alla scadenza, per un periodo non inferiore ad anni dodici, e puo' altresi' essere ceduto dall'affittuario ad uno o piu' componenti della proprio famiglia, anche senza il consenso del locatore; e d'altra parte preclude al proprietario sia la possibilita' di vendere il fondo, con effetto risolutivo del rapporto, anche per la formazione della proprieta' coltivatrice, sia di riacquistare la disponibilita' del fondo per condurlo personalmente, quando abbia la qualifica di coltivatore diretto. La norma e' illegittima per irrazionale uniformita' di disciplina di situazioni anche profondamente diverse, e per aperta violazione della garanzia offerta dall'art. 42 Cost. al diritto di proprieta', in quanto l'art. 12 fa discendere limitazioni tanto rilevanti ai poteri di godimento e di disposizione dei proprietari concedenti dalla esecuzione di miglioramenti e spese dell'affittuario, senza alcuna specificazione circa la loro importanza qualitativa e quantitativa, in rapporto alla estensione del fondo, agli ordinamenti colturali, alle esigenze d'una razionale coltivazione, all'effettivo incremento della produttivita' dei terreni. La norma e' quindi illegittima nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttivita'.
L'art. 12 della legge n. 11 del 1971 dispone che qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli artt. 11 e 14, il contratto di affitto e' prorogato, alla scadenza, per un periodo non inferiore ad anni dodici, e puo' altresi' essere ceduto dall'affittuario ad uno o piu' componenti della proprio famiglia, anche senza il consenso del locatore; e d'altra parte preclude al proprietario sia la possibilita' di vendere il fondo, con effetto risolutivo del rapporto, anche per la formazione della proprieta' coltivatrice, sia di riacquistare la disponibilita' del fondo per condurlo personalmente, quando abbia la qualifica di coltivatore diretto. La norma e' illegittima per irrazionale uniformita' di disciplina di situazioni anche profondamente diverse, e per aperta violazione della garanzia offerta dall'art. 42 Cost. al diritto di proprieta', in quanto l'art. 12 fa discendere limitazioni tanto rilevanti ai poteri di godimento e di disposizione dei proprietari concedenti dalla esecuzione di miglioramenti e spese dell'affittuario, senza alcuna specificazione circa la loro importanza qualitativa e quantitativa, in rapporto alla estensione del fondo, agli ordinamenti colturali, alle esigenze d'una razionale coltivazione, all'effettivo incremento della produttivita' dei terreni. La norma e' quindi illegittima nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttivita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte