Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  19/12/1977;  Decisione del  19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8966  8967  8968  8969  8970  8971  8972  8973  8974  8975  8977


Titolo
SENT. 153/77 M. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI E INCIDENZA DI QUESTI SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E SULLA MISURA DEI CANONI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ARTT. 4, TERZO COMMA, E 15, PRIMO COMMA - NON PREVEDONO UN'ADEGUATA REVISIONE DEL CANONE PER IL CASO DI MIGLIORE ESEGUITE DAL PROPRIETARIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 44 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 15, SESTO COMMA - ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA RETROATTIVA ALL'ART. 4, TERZO COMMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli artt. 15 e 4 della legge n. 11 del 1971 disciplinano le conseguenze dell'esecuzione dei miglioramenti con disposizioni che fanno alle due parti un trattamento nettamente differenziato. Il locatore che abbia eseguito i miglioramenti puo' richiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo (art. 15, primo comma), e, qualora le migliorie non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purche' questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo stabilito dalla legge (art. 4, terzo comma). L'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti ha invece diritto ad una indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo, sussistente alla fine dell'affitto o alla data di anticipata risoluzione del rapporto (art. 15, secondo comma), e le migliorie da lui apportate non danno luogo a revisione del canone fin quando non sia stata corrisposta l'indennita' (art. 4, quarto comma). E' palese il vizio di illegittimita' delle disposizioni dell'art. 4, terzo comma, e dell'art. 15, primo comma, che, quando il canone gia' corrisponda o sia prossimo al limite massimo di legge fissato dall'art. 3, secondo comma, con le maggiorazioni per coefficienti aggiuntivi previste dallo stesso art. 3, terzo e quarto comma, non consentono una adeguata revisione del canone a favore del proprietario miglioratore. Sono queste disposizioni che, specie a fronte di quelle dettate a favore dell'affittuario miglioratore, introducono una profonda e immotivata sperequazione tra le parti, lesiva non solo del principio di eguaglianza, ma anche dei poteri di iniziativa, di godimento, di disposizione dei proprietari e, sotto questo profilo rendono solo apparente la pari facolta' di eseguire miglioramenti, togliendo ai proprietari ogni interesse a nuovi investimenti nelle loro terre, disincentivando e mortificando la proprieta' proprio nella sua funzione sociale e produttiva, sancita dagli artt. 42 e 44 della Costituzione. Peraltro, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, viene meno, e va percio' dichiarata non fondata, la questione sollevata nei confronti del sesto comma dello stesso art. 15, che alla prima delle due norme suddette attribuisce efficacia retroattiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte