Sentenza 153/1977 (ECLI:IT:COST:1977:153)
Massima numero 8977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  19/12/1977;  Decisione del  19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8966  8967  8968  8969  8970  8971  8972  8973  8974  8975  8976


Titolo
SENT. 153/77 N. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI E INCIDENZA DI QUESTI SULLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI E SULLA MISURA DEI CANONI - LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, ART. 4, QUARTO COMMA, - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 41, 42 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non fondata e' la questione relativa all'art. 4, quarto comma, considerato che quando l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti, non v'e' ragione perche' debba farsi luogo a revisione del canone a favore del proprietario. L'affittuario miglioratore beneficera' del frutto dei miglioramenti, senza danno per il proprietario che, non avendo effettuato nuovi investimenti, continuera' a percepire lo stesso canone, e alla fine del rapporto sara' tenuto a pagare una indennita' corrispondente al solo aumento di valore del fondo allora sussistente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte