Sentenza 154/1977 (ECLI:IT:COST:1977:154)
Massima numero 8978
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 154/77. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E PROVINCIA (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - D.M. 10 DICEMBRE 1974 (EFFICACE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE LE PROVINCIE) - COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ATTINENZA ALLA MATERIA "IGIENE E SANITA'" - COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 154/77. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E PROVINCIA (GIUDIZIO PER) - PROVINCIA DI BOLZANO - D.M. 10 DICEMBRE 1974 (EFFICACE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE LE PROVINCIE) - COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ATTINENZA ALLA MATERIA "IGIENE E SANITA'" - COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
I provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, attengono all'"igiene e sanita'", e nel Trentino-Alto Adige le competenze legislative ed amministrative in tale materia spettano attualmente alle due Provincie autonome, ai sensi degli artt. 9, n. 10, e 16 del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di tale regione(approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), per cui le relative attribuzioni dell'amministrazione dello Stato sono state trasferite alle Provincie di Trento e Bolzano, con le sole eccezioni specificamente contemplate dall'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, che non riguardano affatto la prevenzione degli inquinamenti atmosferici. Pertanto, va annullato, nella parte riguardante la Provincia di Bolzano in quanto invasivo della sua competenza - nell'esercizio della quale sono state emanate le leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6 (che ha costituito il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali) e 4 giugno 1973, n. 12 (che ha integralmente sostituito la normativa statale sulla prevenzione degli inquinamenti atmosferici) - il decreto 10 dicembre 1974 del Ministro della Sanita' sulla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige, emesso in applicazione dell'art. 5 della legge n. 615 del 1966 ed il cui ambito territoriale non e' limitato alla sola Provincia di Trento.
I provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, attengono all'"igiene e sanita'", e nel Trentino-Alto Adige le competenze legislative ed amministrative in tale materia spettano attualmente alle due Provincie autonome, ai sensi degli artt. 9, n. 10, e 16 del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di tale regione(approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), per cui le relative attribuzioni dell'amministrazione dello Stato sono state trasferite alle Provincie di Trento e Bolzano, con le sole eccezioni specificamente contemplate dall'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, che non riguardano affatto la prevenzione degli inquinamenti atmosferici. Pertanto, va annullato, nella parte riguardante la Provincia di Bolzano in quanto invasivo della sua competenza - nell'esercizio della quale sono state emanate le leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6 (che ha costituito il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali) e 4 giugno 1973, n. 12 (che ha integralmente sostituito la normativa statale sulla prevenzione degli inquinamenti atmosferici) - il decreto 10 dicembre 1974 del Ministro della Sanita' sulla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige, emesso in applicazione dell'art. 5 della legge n. 615 del 1966 ed il cui ambito territoriale non e' limitato alla sola Provincia di Trento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16