Sentenza 155/1977 (ECLI:IT:COST:1977:155)
Massima numero 8979
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/77 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE VENETO - VERSAMENTO DELLO STATO A FAVORE DELLA REGIONE - INVITO (NON IMPOSIZIONE) ALLA REGIONE DI APRIRE UN CONTO CORRENTE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE - ATTO NON IDONEO A DETERMINARE MENOMAZIONI DELLA COMPETENZA REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 155/77 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE VENETO - VERSAMENTO DELLO STATO A FAVORE DELLA REGIONE - INVITO (NON IMPOSIZIONE) ALLA REGIONE DI APRIRE UN CONTO CORRENTE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE - ATTO NON IDONEO A DETERMINARE MENOMAZIONI DELLA COMPETENZA REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
I telegrammi del Ministro per il tesoro e del Ministro per il bilancio, pervenuti, rispettivamente, il 14 aprile e il 12 maggio 1975 - con i quali si invitava la Regione Veneto a richiedere l'apertura di un conto corrente fruttifero presso la tesoriera centrale in cui far affluire i versamenti affettuati dallo Stato a favore della Regione - limitandosi a rivolgere una domanda di collaborazione, rappresentano il frutto della funzione governativa di coordinamento, esercitata in forma non autoritaria. E poiche' non e' dato ravvisare in essi la causa dei ritardi lamentati nei versamenti dovuti all'amministrazione regionale, non si possono considerare atti idonei a concretare una effettiva lesione della autonomia finanziaria della Regione, in contrasto con l'art. 119 Cost., ne' ad esprimere una volonta' dello Stato di esercitare un potere di cui la Corte sia competente ad accertare la spettanza. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto in relazione ai telegrammi suddetti dalla Regione Veneto.
I telegrammi del Ministro per il tesoro e del Ministro per il bilancio, pervenuti, rispettivamente, il 14 aprile e il 12 maggio 1975 - con i quali si invitava la Regione Veneto a richiedere l'apertura di un conto corrente fruttifero presso la tesoriera centrale in cui far affluire i versamenti affettuati dallo Stato a favore della Regione - limitandosi a rivolgere una domanda di collaborazione, rappresentano il frutto della funzione governativa di coordinamento, esercitata in forma non autoritaria. E poiche' non e' dato ravvisare in essi la causa dei ritardi lamentati nei versamenti dovuti all'amministrazione regionale, non si possono considerare atti idonei a concretare una effettiva lesione della autonomia finanziaria della Regione, in contrasto con l'art. 119 Cost., ne' ad esprimere una volonta' dello Stato di esercitare un potere di cui la Corte sia competente ad accertare la spettanza. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto in relazione ai telegrammi suddetti dalla Regione Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte