Sentenza 155/1977 (ECLI:IT:COST:1977:155)
Massima numero 8980
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/77 B. REGIONI ORDINARIE - FINANZA - LEGGE 6 AGOSTO 1966, N. 629 (NORME SULLA TENUTA DEI CONTI CORRENTI CON IL TESORO) - RIFERIBILITA' ALLE REGIONI - ESCLUSIONE.
SENT. 155/77 B. REGIONI ORDINARIE - FINANZA - LEGGE 6 AGOSTO 1966, N. 629 (NORME SULLA TENUTA DEI CONTI CORRENTI CON IL TESORO) - RIFERIBILITA' ALLE REGIONI - ESCLUSIONE.
Testo
Come si desume dalla stessa struttura della finanza delle Regioni ordinarie e soprattutto dalla serie di norme regionali e statali che, riassumendosi nella previsione dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, facoltatizzano le Regioni ad istituire propri servizi di tesoreria, nonche' dai lavori preparatori della legge 6 agosto 1966, n. 629, le norme contenute in questa legge, "circa la tenuta dei conti correnti con il tesoro", non sono riferibili alle amministrazioni regionali. Ne' le Regioni possono comprendersi fra gli enti che "hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro" (come invece dispone l'art. 1 della stessa legge). E d'altra parte sono rimaste per ora isolate le disposizioni sul tipo di quelle contenute nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493 (di conversione dei decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377), in cui si prevede che le somme destinate alle singole Regioni per il rilancio dell'economia "saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale".
Come si desume dalla stessa struttura della finanza delle Regioni ordinarie e soprattutto dalla serie di norme regionali e statali che, riassumendosi nella previsione dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, facoltatizzano le Regioni ad istituire propri servizi di tesoreria, nonche' dai lavori preparatori della legge 6 agosto 1966, n. 629, le norme contenute in questa legge, "circa la tenuta dei conti correnti con il tesoro", non sono riferibili alle amministrazioni regionali. Ne' le Regioni possono comprendersi fra gli enti che "hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro" (come invece dispone l'art. 1 della stessa legge). E d'altra parte sono rimaste per ora isolate le disposizioni sul tipo di quelle contenute nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493 (di conversione dei decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377), in cui si prevede che le somme destinate alle singole Regioni per il rilancio dell'economia "saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte