Porti e aeroporti - Istituzione dell'Autorità del sistema portuale dello Stretto - Assegnazione dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in precedenza ricompresi nell'Autorità del sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione nella materia dei porti e aeroporti civili - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione - dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che modificando l'art. 6 e l'Allegato A della legge n. 84 del 1992, come novellati dal d.lgs. n. 169 del 2016, ha istituito l'Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprensiva, tra gli altri, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dapprima compresi nell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto. Il legislatore statale è intervenuto a regolare aspetti riconducibili esclusivamente a proprie potestà legislative, per cui non vengono in gioco profili richiedenti la leale collaborazione, dettando i principi fondamentali della materia dei porti e aeroporti civili, e regolando profili organizzativi fondamentali, quale la determinazione del numero delle Autorità del sistema portuale (AdSP) e la relativa istituzione (e non l'esercizio delle loro funzioni amministrative). Inoltre, deve considerarsi che queste ultime sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale - sebbene taluni aspetti della disciplina possano interferire con competenze regionali, in particolare con riferimento alle funzioni dalle stesse esercitate - per cui gli interventi legislativi di riordino di tali enti risultano espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2015 e n. 153 del 2011).
La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto ai principi fondamentali della materia di volta in volta interessata le norme concernenti basilari aspetti organizzativi. (Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2012, n. 314 del 2010, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005).