Sentenza 155/1977 (ECLI:IT:COST:1977:155)
Massima numero 8981
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
19/12/1977; Decisione del
19/12/1977
Deposito del 22/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/77 C. REGIONI ORDINARIE - FINANZA - FONDI STATALI DESTINATI ALLA REGIONE VENETO - VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE - EVENTUALE SUA TRASFORMAZIONE IN STRUMENTO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA REGIONALE - VIOLEREBBE L'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 155/77 C. REGIONI ORDINARIE - FINANZA - FONDI STATALI DESTINATI ALLA REGIONE VENETO - VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE PRESSO LA TESORERIA CENTRALE - EVENTUALE SUA TRASFORMAZIONE IN STRUMENTO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA REGIONALE - VIOLEREBBE L'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Non e' pensabile che i conti correnti fruttiferi presso la Tesoreria centrale, nei quali attualmente affluiscono i fondi statali destinati alla Regione Veneto come pure ad altre Regioni ordinarie, possano legittimamente trasformarsi in anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale: che si presti a venire manovrato in modo da precludere od ostacolare la disponibilita' delle somme occorrenti alle regioni stesse per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente indicati dalla legislazione statale sulla finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 Cost.. Se, viceversa, si verificasse in tal senso una reale menomazione dell'autonomia finanziaria regionale, alle Regioni non mancherebbero i mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela.
Non e' pensabile che i conti correnti fruttiferi presso la Tesoreria centrale, nei quali attualmente affluiscono i fondi statali destinati alla Regione Veneto come pure ad altre Regioni ordinarie, possano legittimamente trasformarsi in anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale: che si presti a venire manovrato in modo da precludere od ostacolare la disponibilita' delle somme occorrenti alle regioni stesse per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente indicati dalla legislazione statale sulla finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 Cost.. Se, viceversa, si verificasse in tal senso una reale menomazione dell'autonomia finanziaria regionale, alle Regioni non mancherebbero i mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte