Sentenza 160/1977 (ECLI:IT:COST:1977:160)
Massima numero 8986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8987
Titolo
SENT. 160/77 A. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 91 - ERNIA ADDOMINALE OPERABILE - TRATTAMENTO ASSICURATIVO LIMITATO ALLE PRESTAZIONI MEDICHE E CHIRURGICHE E ALL'INDENNITA' TEMPORANEA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 160/77 A. LAVORO - INFORTUNI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 91 - ERNIA ADDOMINALE OPERABILE - TRATTAMENTO ASSICURATIVO LIMITATO ALLE PRESTAZIONI MEDICHE E CHIRURGICHE E ALL'INDENNITA' TEMPORANEA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo l'art. 91 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di infortunio che abbia causato ernia addominale operabile, l'Istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche ed al pagamento dell'indennita' temporanea. Sotto il profilo costituzionale non e' di conseguenza censurabile il criterio seguito dal legislatore, che ha fissato la corresponsione della rendita per invalidita' solo al lavoratore infortunatosi con ernia inoperabile (anche se in misura corrispondente alla riduzione del solo 15% della attitudine al lavoro) apprestando per chi e' colpito da ernia operabile i ristori descritti. Alla stregua dei dettami della scienza medica e dell'esperienza non appare invero irrazionale la previsione della reversibilita' di quest'ultimo stato morboso che, debellabile da atto operatorio, non assume carattere di invalidita' permanente. Cosi' disponendo, pertanto, l'art. 91 d.P.R. n. 1124 del 1965 non viola ne' l'art. 32 ne' l'art. 38 Cost., perche' intende precisamente tutelare la salute del lavoratore, offrendogli quei mezzi che, ritenuti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalita', necessari per ricostituirla, si dimostrano adeguati alle esigenze di vita dell'infortunato. E' costante indirizzo giurisprudenziale, del resto, che in caso di contestazione circa la operabilita', i collegi arbitrali cui spetta decidere in materia, prima di pronunciarsi, procedano con la massima prudenza.
Secondo l'art. 91 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di infortunio che abbia causato ernia addominale operabile, l'Istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche ed al pagamento dell'indennita' temporanea. Sotto il profilo costituzionale non e' di conseguenza censurabile il criterio seguito dal legislatore, che ha fissato la corresponsione della rendita per invalidita' solo al lavoratore infortunatosi con ernia inoperabile (anche se in misura corrispondente alla riduzione del solo 15% della attitudine al lavoro) apprestando per chi e' colpito da ernia operabile i ristori descritti. Alla stregua dei dettami della scienza medica e dell'esperienza non appare invero irrazionale la previsione della reversibilita' di quest'ultimo stato morboso che, debellabile da atto operatorio, non assume carattere di invalidita' permanente. Cosi' disponendo, pertanto, l'art. 91 d.P.R. n. 1124 del 1965 non viola ne' l'art. 32 ne' l'art. 38 Cost., perche' intende precisamente tutelare la salute del lavoratore, offrendogli quei mezzi che, ritenuti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalita', necessari per ricostituirla, si dimostrano adeguati alle esigenze di vita dell'infortunato. E' costante indirizzo giurisprudenziale, del resto, che in caso di contestazione circa la operabilita', i collegi arbitrali cui spetta decidere in materia, prima di pronunciarsi, procedano con la massima prudenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte