Sentenza 160/1977 (ECLI:IT:COST:1977:160)
Massima numero 8987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8986
Titolo
SENT. 160/77 B. LAVORO - ASSICURAZIONE ANTINFORTUNI - POSSIBILITA' DI RECUPERO, PARZIALE O TOTALE, DELLA SALUTE ED EFFICIENZA PREESISTENTI - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE - PRIORITA' PER CONDIZIONI E AZIONI VOLTE A PROMUOVERE TALE RECUPERO.
SENT. 160/77 B. LAVORO - ASSICURAZIONE ANTINFORTUNI - POSSIBILITA' DI RECUPERO, PARZIALE O TOTALE, DELLA SALUTE ED EFFICIENZA PREESISTENTI - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE - PRIORITA' PER CONDIZIONI E AZIONI VOLTE A PROMUOVERE TALE RECUPERO.
Testo
E' principio di tutta la legislazione assicurativa e previdenziale emanata sia prima che dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che i pubblici istituti preposti alla previdenza sociale ed alla assicurazione infortuni sul lavoro, hanno il diritto e il dovere di agire nella maniera piu' idonea onde l'invalido possa ridurre la portata della subita invalidita' o, ancor meglio, riacquistare le condizioni di salute e di efficienza preesistenti. Nelle norme in cui tale principio si esprime (cfr. art. 18 del d.l.l. 23 agosto 1917, n. 1450 concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura; artt. 32 e segg., 87, 89 e 91 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 - Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; art. 81 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale -; art. 13 del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918 - Assicurazione contro le malattie per la gente di mare -; art. 6 del d.l. 3 febbraio 1946, n. 85 - Modificazione alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura -) il riconoscimento della invalidita' del lavoratore e' costantemente subordinato all'esigenza del recupero, se e per quanto possibile, della validita' e dell'efficienza.
E' principio di tutta la legislazione assicurativa e previdenziale emanata sia prima che dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che i pubblici istituti preposti alla previdenza sociale ed alla assicurazione infortuni sul lavoro, hanno il diritto e il dovere di agire nella maniera piu' idonea onde l'invalido possa ridurre la portata della subita invalidita' o, ancor meglio, riacquistare le condizioni di salute e di efficienza preesistenti. Nelle norme in cui tale principio si esprime (cfr. art. 18 del d.l.l. 23 agosto 1917, n. 1450 concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura; artt. 32 e segg., 87, 89 e 91 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 - Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; art. 81 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale -; art. 13 del r.d.l. 23 settembre 1937, n. 1918 - Assicurazione contro le malattie per la gente di mare -; art. 6 del d.l. 3 febbraio 1946, n. 85 - Modificazione alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura -) il riconoscimento della invalidita' del lavoratore e' costantemente subordinato all'esigenza del recupero, se e per quanto possibile, della validita' e dell'efficienza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte