Sentenza 161/1977 (ECLI:IT:COST:1977:161)
Massima numero 8988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 161/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INTERPRETAZIONE DI ESSA COME "NORMA VIVENTE" NELLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA.
SENT. 161/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INTERPRETAZIONE DI ESSA COME "NORMA VIVENTE" NELLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA.
Testo
La Corte e' tenuta a considerare come "norma vivente" quella definita dalla interpretazione che si e' affermata nella giurisprudenza dei giudici ordinari e di affrontare, partendo da essa, la questione di legittimita' costituzionale proposta. (Nella specie, dovendo stabilire se l'ultimo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, fosse compatibile con l'art. 3 della Costituzione, la Corte ha innanzitutto preso atto che la giurisprudenza di merito, dopo esitazioni e divergenze, si era decisamente orientata nel senso di attribuire a tale disposizione efficacia retroattiva, e che a tale indirizzo esegetico le Sezioni Unite avevano impresso il suggello della loro adesione ed autorita'; dopo di che ha recepito questa interpretazione abbandonando quella accolta nella sua precedente decisione n. 13 del 1977, nella quale aveva escluso che la norma di cui trattasi avesse efficacia retroattiva rispetto all'entrata in vigore della legge sul nuovo rito del lavoro). Cfr.: sentt. nn. 52 del 1965 e 198 del 1972.
La Corte e' tenuta a considerare come "norma vivente" quella definita dalla interpretazione che si e' affermata nella giurisprudenza dei giudici ordinari e di affrontare, partendo da essa, la questione di legittimita' costituzionale proposta. (Nella specie, dovendo stabilire se l'ultimo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, fosse compatibile con l'art. 3 della Costituzione, la Corte ha innanzitutto preso atto che la giurisprudenza di merito, dopo esitazioni e divergenze, si era decisamente orientata nel senso di attribuire a tale disposizione efficacia retroattiva, e che a tale indirizzo esegetico le Sezioni Unite avevano impresso il suggello della loro adesione ed autorita'; dopo di che ha recepito questa interpretazione abbandonando quella accolta nella sua precedente decisione n. 13 del 1977, nella quale aveva escluso che la norma di cui trattasi avesse efficacia retroattiva rispetto all'entrata in vigore della legge sul nuovo rito del lavoro). Cfr.: sentt. nn. 52 del 1965 e 198 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte