Sentenza 161/1977 (ECLI:IT:COST:1977:161)
Massima numero 8990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 161/77 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - CREDITI DI LAVORO ED ALTRI CREDITI PECUNIARI NON DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA (SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - RIVALUTAZIONE (RETROATTIVA) LIMITATA AI PRIMI E NON ESTESA AI SECONDI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 161/77 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - CREDITI DI LAVORO ED ALTRI CREDITI PECUNIARI NON DI LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA (SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - RIVALUTAZIONE (RETROATTIVA) LIMITATA AI PRIMI E NON ESTESA AI SECONDI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Se e' vero (come affermato nella sent. n. 13 del 1977, che ha riconosciuto la legittimita' costituzionale della diversita' di trattamento, quanto alla rivalutazione, dei crediti di lavoro rispetto agli altri crediti) che sussistono decisive ragioni che giustifichino la scelta del legislatore di privilegiare i crediti di lavoro accordando loro la rivalutazione monetaria, e che le stesse valgono ad escludere che il legislatore fosse tenuto ad estendere tale trattamento agli altri crediti pecuniari, non puo' sorgere alcun dubbio di costituzionalita' per la mancata retroattivita' di una rivalutazione (che non esiste) relativamente a tali crediti non di lavoro. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo di una pretesa diversa decorrenza, che sarebbe priva di razionalita', del diritto alla rivalutazione per i crediti di lavoro rispetto a quelli altrettanto pecuniari ma non di lavoro) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, cod. proc. civ. (cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), il quale, secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Cassazione (e che la Corte recepisce, abbandonando quella accolta nella sentenza succitata), consente la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, con decorrenza dalla data della loro maturazione, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro, ed esclude in ogni caso e da qualsiasi data (quindi non solo dall'entrata in vigore della legge indicata) la rivalutazione dei crediti pecuniari non di lavoro.
Se e' vero (come affermato nella sent. n. 13 del 1977, che ha riconosciuto la legittimita' costituzionale della diversita' di trattamento, quanto alla rivalutazione, dei crediti di lavoro rispetto agli altri crediti) che sussistono decisive ragioni che giustifichino la scelta del legislatore di privilegiare i crediti di lavoro accordando loro la rivalutazione monetaria, e che le stesse valgono ad escludere che il legislatore fosse tenuto ad estendere tale trattamento agli altri crediti pecuniari, non puo' sorgere alcun dubbio di costituzionalita' per la mancata retroattivita' di una rivalutazione (che non esiste) relativamente a tali crediti non di lavoro. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo di una pretesa diversa decorrenza, che sarebbe priva di razionalita', del diritto alla rivalutazione per i crediti di lavoro rispetto a quelli altrettanto pecuniari ma non di lavoro) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, cod. proc. civ. (cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), il quale, secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite della Cassazione (e che la Corte recepisce, abbandonando quella accolta nella sentenza succitata), consente la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, con decorrenza dalla data della loro maturazione, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro, ed esclude in ogni caso e da qualsiasi data (quindi non solo dall'entrata in vigore della legge indicata) la rivalutazione dei crediti pecuniari non di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte