Sentenza 208/2020 (ECLI:IT:COST:2020:208)
Massima numero 43021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
08/09/2020; Decisione del
08/09/2020
Deposito del 09/10/2020; Pubblicazione in G. U. 14/10/2020
Titolo
Porti e aeroporti - Istituzione, mediante decreto-legge, dell'Autorità del sistema portuale dello Stretto - Assegnazione dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in precedenza ricompresi nell'Autorità del sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata disomogeneità delle disposizioni introdotte in sede di conversione - Parametro non indicato nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.
Porti e aeroporti - Istituzione, mediante decreto-legge, dell'Autorità del sistema portuale dello Stretto - Assegnazione dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in precedenza ricompresi nell'Autorità del sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata disomogeneità delle disposizioni introdotte in sede di conversione - Parametro non indicato nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione, nella delibera autorizzativa, del parametro evocato nel ricorso, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento implicito all'art. 77, secondo comma, Cost., per violazione del principio di omogeneità delle disposizioni introdotte in sede di conversione, dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come conv. Nella deliberazione a impugnare della Giunta regionale non vi è, infatti, traccia del citato parametro. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 46 del 2015, n. 246 del 2013, n. 220 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 7 del 2011).
È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione, nella delibera autorizzativa, del parametro evocato nel ricorso, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento implicito all'art. 77, secondo comma, Cost., per violazione del principio di omogeneità delle disposizioni introdotte in sede di conversione, dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, come conv. Nella deliberazione a impugnare della Giunta regionale non vi è, infatti, traccia del citato parametro. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 46 del 2015, n. 246 del 2013, n. 220 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 7 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/10/2018
n. 119
art. 22
co.
legge
17/12/2018
n. 136
art.
co.
legge
28/01/1994
n. 84
art. 6
co.
legge
28/01/1994
n. 84
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte