Sentenza 162/1977 (ECLI:IT:COST:1977:162)
Massima numero 8991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8992
Titolo
SENT. 162/77 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - CREDITI DI LAVORO E CREDITI DA PENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - RIVALUTAZIONE LIMITATA AI PRIMI E NON ESTESA AI SECONDI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 162/77 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - CREDITI DI LAVORO E CREDITI DA PENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - RIVALUTAZIONE LIMITATA AI PRIMI E NON ESTESA AI SECONDI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' pur vero che le pensioni, al pari dei crediti da lavoro, hanno funzione di sostetamento e quindi il ritardo, nella loro liquidazione e corresponsione, costituisce un danno ed un disagio per il creditore e la sua famiglia, ma cio' nonostante sussistono tra le une e gli altri diversita' tali che escludono possa aversi parificazione quanto al diritto alla rivalutazione, atteso che: a) il credito da pensione, pur potendo avere quale suo antecedente un rapporto di lavoro dipendente, ha, rispetto all'Istituto erogante, caratteristica autonoma di natura pubblicistica; b) la mancata tempestiva liquidazione delle pensioni (cui ha posto rimedio la legge 16 aprile 1974, n. 114, autorizzando l'INPS a corrispondere un trattamento pensionistico a titolo di anticipazione) non e' certo ascrivibile al proposito degli Istituti debitori di lucrare sulla probabile svalutazione monetaria; c) la sanzione della rivalutazione non avrebbe alcun effetto dissuasivo in ordine al ritardo nel pagamento in quanto questo in un certo senso non e' volontario, ma dipende sostanzialmente dalla procedura di liquidazione e da complicazioni burocratiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), nella parte in cui limita la rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro (indennita' di fine rapporto inclusa) e non la estende ai crediti per prestazioni previdenziali pensionistiche,ed in particolare ai crediti di pensione di invalidita' a carico della assicurazione generale obbligatoria di I.V.S. gestita dall'INPS. Cfr.: sentt. nn. 13 e 43 del 1977.
E' pur vero che le pensioni, al pari dei crediti da lavoro, hanno funzione di sostetamento e quindi il ritardo, nella loro liquidazione e corresponsione, costituisce un danno ed un disagio per il creditore e la sua famiglia, ma cio' nonostante sussistono tra le une e gli altri diversita' tali che escludono possa aversi parificazione quanto al diritto alla rivalutazione, atteso che: a) il credito da pensione, pur potendo avere quale suo antecedente un rapporto di lavoro dipendente, ha, rispetto all'Istituto erogante, caratteristica autonoma di natura pubblicistica; b) la mancata tempestiva liquidazione delle pensioni (cui ha posto rimedio la legge 16 aprile 1974, n. 114, autorizzando l'INPS a corrispondere un trattamento pensionistico a titolo di anticipazione) non e' certo ascrivibile al proposito degli Istituti debitori di lucrare sulla probabile svalutazione monetaria; c) la sanzione della rivalutazione non avrebbe alcun effetto dissuasivo in ordine al ritardo nel pagamento in quanto questo in un certo senso non e' volontario, ma dipende sostanzialmente dalla procedura di liquidazione e da complicazioni burocratiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), nella parte in cui limita la rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro (indennita' di fine rapporto inclusa) e non la estende ai crediti per prestazioni previdenziali pensionistiche,ed in particolare ai crediti di pensione di invalidita' a carico della assicurazione generale obbligatoria di I.V.S. gestita dall'INPS. Cfr.: sentt. nn. 13 e 43 del 1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte