Sentenza 162/1977 (ECLI:IT:COST:1977:162)
Massima numero 8992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  22/12/1977;  Decisione del  22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8991


Titolo
SENT. 162/77 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CREDITI DI LAVORO E CREDITI DA PENSIONE - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - RIVALUTAZIONE LIMITATA AI PRIMI E NON ESTESA AI SECONDI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il precetto di cui al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione - che riguarda il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria - va interpretato, secondo la giurisprudenza della corte, come principio da seguirsi da parte del legislatore, la cui osservanza sul piano costituzionale deve essere valutata in rapporto alle diverse situazioni, ai mezzi disponibili e nell'ambito del generale contesto sociale. Ne consegue che il problema posto da tale norma va tenuto distinto da quello, minore e diverso, del risarcimento sotto forma di rivalutazione monetaria del danno derivante dalla non immediata corresponsione delle pensioni, di cui, peraltro, il legislatore si e' fatto carico per limitarlo, prevedendo ( con la legge 16 aprile 1974, n. 114) rapide anticipazioni sulle prestazioni pensionistiche spettanti. Pertanto, non e' fondata - in riferimento a detto parametro - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), nella parte in cui limita la rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro (indennita' di fine rapporto inclusa) e non la estende ai crediti per prestazioni previdenziali pensionistiche, ed in particolare ai crediti di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di I.V.S. gestita dall'INPS. Cfr.: sentt. nn. 13 e 43 del 1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte