Sentenza 163/1977 (ECLI:IT:COST:1977:163)
Massima numero 8993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN SEDE DI PROCEDIMENTO MONITORIO PRIMA DI EMETTERE DECRETO INGIUNTIVO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 1 LEGGE COST. 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, E DALL'ART. 23 LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 163/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN SEDE DI PROCEDIMENTO MONITORIO PRIMA DI EMETTERE DECRETO INGIUNTIVO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 1 LEGGE COST. 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, E DALL'ART. 23 LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il presidente del tribunale, organo competente a definire un procedimento di giurisdizione contenziosa, che si differenzia da quello ordinario soltanto perche' il contraddittorio e' posticipato, e chiamato a pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato di ingiunzione di pagamento (artt. 633-641 c.p.c.), e' indubbiamente legittimato a sollevare questioni di legittimita' delle leggi che deve applicare, pregiudiziali alla sua decisione di merito. Ricorrono infatti entrambe le condizioni di proponibilita' del giudizio davanti a questa Corte, richieste dall'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il presidente del tribunale, organo competente a definire un procedimento di giurisdizione contenziosa, che si differenzia da quello ordinario soltanto perche' il contraddittorio e' posticipato, e chiamato a pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato di ingiunzione di pagamento (artt. 633-641 c.p.c.), e' indubbiamente legittimato a sollevare questioni di legittimita' delle leggi che deve applicare, pregiudiziali alla sua decisione di merito. Ricorrono infatti entrambe le condizioni di proponibilita' del giudizio davanti a questa Corte, richieste dall'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23