Sentenza 163/1977 (ECLI:IT:COST:1977:163)
Massima numero 8994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/77 B. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO INTERNO - TRATTATO DI ROMA, ART. 189 - DIRETTIVE DEL CONSIGLIO C.E.E. - EFFICACIA NORMATIVA DIRETTA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (DIRETTIVA 12 DICEMBRE 1972, N. 462).
SENT. 163/77 B. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ORDINAMENTO COMUNITARIO E ORDINAMENTO INTERNO - TRATTATO DI ROMA, ART. 189 - DIRETTIVE DEL CONSIGLIO C.E.E. - EFFICACIA NORMATIVA DIRETTA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (DIRETTIVA 12 DICEMBRE 1972, N. 462).
Testo
A norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le direttive, a differenza dai regolamenti comunitari, non hanno, di regola, efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi termini, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obbiettivi comuni. Esse non possono, pertanto, giustificare, ne' sanare con effetto retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, incompatibili con i regolamenti comunitari. Pertanto, nella specie, la direttiva del Consiglio C.E.E. 12 dicembre 1972, n. 462 (relativa a problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali e carne fresca) e' del tutto ininfluente nel giudizio sulla legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, concernente i diritti di visita sanitaria alla frontiera, per i prodotti suddetti, impugnato, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, per contrasto con i regolamenti comunitari nn. 804 e 805 del 1968, e altri precedenti.
A norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le direttive, a differenza dai regolamenti comunitari, non hanno, di regola, efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi termini, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obbiettivi comuni. Esse non possono, pertanto, giustificare, ne' sanare con effetto retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti, incompatibili con i regolamenti comunitari. Pertanto, nella specie, la direttiva del Consiglio C.E.E. 12 dicembre 1972, n. 462 (relativa a problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali e carne fresca) e' del tutto ininfluente nel giudizio sulla legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, concernente i diritti di visita sanitaria alla frontiera, per i prodotti suddetti, impugnato, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, per contrasto con i regolamenti comunitari nn. 804 e 805 del 1968, e altri precedenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
legge 14/10/1957
n. 1203
art. 189
co. 3
regolamento cee 05/02/1964
n. 134
art. 0
regolamento cee 27/06/1968
n. 804
art. 0
regolamento cee 27/06/1968
n. 805
art. 0