Sentenza 163/1977 (ECLI:IT:COST:1977:163)
Massima numero 8995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/77 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGE SOPRAVVENUTA ABROGATIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - EFFICACIA SOLO PER L'AVVENIRE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDICE A QUO SUI RAPPORTI PREGRESSI - FATTISPECIE - LEGGE 14 NOVEMBRE 1977, N. 889 - SOPPRESSIONE, MA SOLO PER L'AVVENIRE, DEI DIRITTI FISSI DI VISITA SANITARIA DI CUI ALLA IMPUGNATA LEGGE N. 1239 DEL 1970.
SENT. 163/77 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGE SOPRAVVENUTA ABROGATIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - EFFICACIA SOLO PER L'AVVENIRE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDICE A QUO SUI RAPPORTI PREGRESSI - FATTISPECIE - LEGGE 14 NOVEMBRE 1977, N. 889 - SOPPRESSIONE, MA SOLO PER L'AVVENIRE, DEI DIRITTI FISSI DI VISITA SANITARIA DI CUI ALLA IMPUGNATA LEGGE N. 1239 DEL 1970.
Testo
Con la legge 14 novembre 1977, n. 889 i diritti fissi di visita sanitaria di cui alla tabella annessa alla legge n. 1239 del 1970 sono stati soppressi e dichiarati "non dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonche' sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero dei paesi associati" (art. 1); e sono state al tempo stesso "abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale" (art. 2). La pubblicazione di questa legge, le cui disposizioni valgono solo per l'avvenire, non esonera tuttavia la Corte dal pronunciarsi sulla questione di costituzionalita' - rilevante ai fini delle decisioni dei giudizi di merito sui rapporti pregressi - sollevata nei confronti dell'articolo unico della indicata legge n. 1239 del 1970.
Con la legge 14 novembre 1977, n. 889 i diritti fissi di visita sanitaria di cui alla tabella annessa alla legge n. 1239 del 1970 sono stati soppressi e dichiarati "non dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonche' sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero dei paesi associati" (art. 1); e sono state al tempo stesso "abrogate tutte le disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale" (art. 2). La pubblicazione di questa legge, le cui disposizioni valgono solo per l'avvenire, non esonera tuttavia la Corte dal pronunciarsi sulla questione di costituzionalita' - rilevante ai fini delle decisioni dei giudizi di merito sui rapporti pregressi - sollevata nei confronti dell'articolo unico della indicata legge n. 1239 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte