Sentenza 163/1977 (ECLI:IT:COST:1977:163)
Massima numero 8996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/77 D. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - TRATTATO DI ROMA - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE FRA GLI STATI MEMBRI - DIVIETO DI DAZI DOGANALI E TASSE EQUIVALENTI - REGOLAMENTI COMUNITARI 5 FEBBRAIO 1964, NN. 13 E 14, E 27 GIUGNO 1968, NN. 804 E 805 - ABROGAZIONE IMMEDIATA, PER EFFETTO DI ESSI, DELLE NORME PREVIGENTI INCOMPATIBILI - LEGGE 23 DICEMBRE 1968, N. 30 - IMPOSIZIONE DI DIRITTI DI VISITA SANITARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 163/77 D. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - TRATTATO DI ROMA - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE FRA GLI STATI MEMBRI - DIVIETO DI DAZI DOGANALI E TASSE EQUIVALENTI - REGOLAMENTI COMUNITARI 5 FEBBRAIO 1964, NN. 13 E 14, E 27 GIUGNO 1968, NN. 804 E 805 - ABROGAZIONE IMMEDIATA, PER EFFETTO DI ESSI, DELLE NORME PREVIGENTI INCOMPATIBILI - LEGGE 23 DICEMBRE 1968, N. 30 - IMPOSIZIONE DI DIRITTI DI VISITA SANITARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
In forza dei principi gia' enunciati in materia dalla Corte costituzionale, i regolamenti comunitari, per la piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilita' negli ordinamenti interni, che e' loro propria, prevalgono sulle norme incompatibili con essi, previgenti nei diversi Stati membri, e debbono - sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo - entrare contemporaneamente in vigore in tutti gli Stati, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunita'. Di conseguenza, si deve riconoscere che le disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E. 5 febbraio 1964, nn. 13 e 14, e 27 giugno 1968, nn. 804 e 805 (sul divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale) hanno rispetivamente determinato l'implicita abrogazione delle anteriori disposizioni, con esse incompatibili e confliggenti, dell'art. 32, quarto comma, del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e della annessa tabella, come modificata con d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, nonche' della legge 23 gennaio 1968, n. 30 (sulla imposizione di diritti di visita sanitaria ai confini dello Stato), che saranno pertanto disapplicate dal giudice a quo, senza che occorra dichiararne l'illegittimita' costituzionale. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della legge n. 30 del 1968, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, va dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione". Cfr.: sentt. nn. 183 del 1973, 232 del 1975 e 205 del 1976.
In forza dei principi gia' enunciati in materia dalla Corte costituzionale, i regolamenti comunitari, per la piena efficacia obbligatoria e diretta applicabilita' negli ordinamenti interni, che e' loro propria, prevalgono sulle norme incompatibili con essi, previgenti nei diversi Stati membri, e debbono - sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo - entrare contemporaneamente in vigore in tutti gli Stati, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunita'. Di conseguenza, si deve riconoscere che le disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E. 5 febbraio 1964, nn. 13 e 14, e 27 giugno 1968, nn. 804 e 805 (sul divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale) hanno rispetivamente determinato l'implicita abrogazione delle anteriori disposizioni, con esse incompatibili e confliggenti, dell'art. 32, quarto comma, del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e della annessa tabella, come modificata con d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, nonche' della legge 23 gennaio 1968, n. 30 (sulla imposizione di diritti di visita sanitaria ai confini dello Stato), che saranno pertanto disapplicate dal giudice a quo, senza che occorra dichiararne l'illegittimita' costituzionale. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della legge n. 30 del 1968, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, va dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione". Cfr.: sentt. nn. 183 del 1973, 232 del 1975 e 205 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
regolamento cee 05/02/1964
n. 13
art. 0
regolamento cee 05/02/1964
n. 14
art. 0
regolamento cee 27/06/1968
n. 804
art. 0
regolamento cee
n. 805
art. 0