Sentenza 163/1977 (ECLI:IT:COST:1977:163)
Massima numero 8997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 163/77 E. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - TRATTATO DI ROMA - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE FRA GLI STATI MEMBRI - DIVIETO DI DAZI DOGANALI E DI QUALSIASI TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE - LEGGE 30 DICEMBRE 1970, N. 1239 - DIRITTI DI VISITA SANITARIA PER I PRODOTTI CUI SI RIFERISCONO I REGOLAMENTI COMUNITARI 27 GIUGNO 1968, NN. 804 E 805 - VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 163/77 E. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - TRATTATO DI ROMA - IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE FRA GLI STATI MEMBRI - DIVIETO DI DAZI DOGANALI E DI QUALSIASI TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE - LEGGE 30 DICEMBRE 1970, N. 1239 - DIRITTI DI VISITA SANITARIA PER I PRODOTTI CUI SI RIFERISCONO I REGOLAMENTI COMUNITARI 27 GIUGNO 1968, NN. 804 E 805 - VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il potere, che indiscutibilmente spetta ai singoli Stati della Comunita' economica europea, di attuare provvedimenti di controllo sanitario, per la tutela della pubblica salute, sulle merci importate, deve essere esercitato in forme che non confliggano con i principi dell'unione doganale e non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. Pertanto, deve riconoscersi lesivo di tali principi l'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, con l'annessa tabella dei diritti di visita sanitaria ai confini dello Stato, del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, nelle parti in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferiscono i regolamenti comunitari 27 giugno 1968, nn. 804 e 805. Tale imposizione, per il contenuto obiettivo della norma e le caratteristiche e modalita' di applicazione, e' infatti in palese e incontestabile contrasto con il tassativo divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale, che i suddetti regolamenti - cosi' come interpretati dalla Corte di giustizia della Comunita' - hanno stabilito. Di conseguenza, trattandosi di legge successiva ai citati regolamenti comunitari, in base agli enunciati della sentenza n. 232 del 1975, l'indicato articolo unico della legge n. 1239 del 1970, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 11 della Costituzione.
Il potere, che indiscutibilmente spetta ai singoli Stati della Comunita' economica europea, di attuare provvedimenti di controllo sanitario, per la tutela della pubblica salute, sulle merci importate, deve essere esercitato in forme che non confliggano con i principi dell'unione doganale e non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. Pertanto, deve riconoscersi lesivo di tali principi l'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, con l'annessa tabella dei diritti di visita sanitaria ai confini dello Stato, del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, nelle parti in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferiscono i regolamenti comunitari 27 giugno 1968, nn. 804 e 805. Tale imposizione, per il contenuto obiettivo della norma e le caratteristiche e modalita' di applicazione, e' infatti in palese e incontestabile contrasto con il tassativo divieto di riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a dazio doganale, che i suddetti regolamenti - cosi' come interpretati dalla Corte di giustizia della Comunita' - hanno stabilito. Di conseguenza, trattandosi di legge successiva ai citati regolamenti comunitari, in base agli enunciati della sentenza n. 232 del 1975, l'indicato articolo unico della legge n. 1239 del 1970, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 11 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
regolamento cee 27/06/1968
n. 804
art. 0
regolamento cee 27/06/1968
n. 805
art. 0