Ordinanza 167/1977 (ECLI:IT:COST:1977:167)
Massima numero 9004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  22/12/1977;  Decisione del  22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9002  9003


Titolo
ORD. 167/77 C. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE (ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953) - PRESUPPOSTO.

Testo
Presupposto dell'applicabilita' dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 (prevedente l'estensione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale a norme non denunziate) e' la declaratoria di illegittimita' delle norme impugnate. (Nella specie, in mancanza di tale presupposto, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - concernenti i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio - in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., la Corte ha respinto la istanza di una delle parti per la dichiarazione, in via conseguenziale, della illegittimita' costituzionale della soppravvenuta legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27