Ordinanza 168/1977 (ECLI:IT:COST:1977:168)
Massima numero 9005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
22/12/1977; Decisione del
22/12/1977
Deposito del 29/12/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 168/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, ARTT. 16 E 19 - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE MANCANTE NELLA SPECIE - IUS SUPERVENIENS: LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 168/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE - LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, ARTT. 16 E 19 - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE MANCANTE NELLA SPECIE - IUS SUPERVENIENS: LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e ss. e 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (concernenti l'uno i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, e l'altro la disciplina del procedimento di opposizione alla stima dell'indennita' effettuata dall'ufficio tecnico erariale) sollevate rispetivamente in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 Cost. e agli artt. 3, 24 e 113 Cost., affinche' proceda, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, al giudizio di rilevanza della questione sollevata con riferimento all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e perche' rinnovi l'esame della rilevanza della questione concernente gli artt. 16 e seguenti della stessa legge alla luce della mutata situazione di diritto, creatasi a seguito dell'entrata in vigore della l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e ss. e 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (concernenti l'uno i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, e l'altro la disciplina del procedimento di opposizione alla stima dell'indennita' effettuata dall'ufficio tecnico erariale) sollevate rispetivamente in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 Cost. e agli artt. 3, 24 e 113 Cost., affinche' proceda, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, al giudizio di rilevanza della questione sollevata con riferimento all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e perche' rinnovi l'esame della rilevanza della questione concernente gli artt. 16 e seguenti della stessa legge alla luce della mutata situazione di diritto, creatasi a seguito dell'entrata in vigore della l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23