Sentenza 1/1978 (ECLI:IT:COST:1978:1)
Massima numero 10005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
10/01/1978; Decisione del
10/01/1978
Deposito del 16/01/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10006
Titolo
SENT. 1/78 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E CONFERIMENTO DI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO SISTEMA DI PROGRESSIONE IN CARRIERA AI CONSIGLIERI DI STATO, AI CONSIGLIERI DELLA CORTE DEI CONTI E AGLI AVVOCATI DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 100 ULTIMO COMMA, 103 E 108, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 1/78 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E CONFERIMENTO DI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO SISTEMA DI PROGRESSIONE IN CARRIERA AI CONSIGLIERI DI STATO, AI CONSIGLIERI DELLA CORTE DEI CONTI E AGLI AVVOCATI DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 100 ULTIMO COMMA, 103 E 108, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordinamento vigente non contempla una piena uniformita` di disciplina quanto all'attribuzione delle funzioni e all'assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei Conti; ne` dalla unitarieta` in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza puo` farsi derivare la necessita` di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le magistrature anzidette. Quanto all'Avvocatura dello Stato, a parte la considerazione che nella Costituzione non e` presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale delle sue funzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).
L'ordinamento vigente non contempla una piena uniformita` di disciplina quanto all'attribuzione delle funzioni e all'assetto strutturale degli uffici tra i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli del Consiglio di Stato, nonche` della Corte dei Conti; ne` dalla unitarieta` in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per tutti i magistrati garanzie di indipendenza puo` farsi derivare la necessita` di una piena equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le magistrature anzidette. Quanto all'Avvocatura dello Stato, a parte la considerazione che nella Costituzione non e` presente alcuna norma di garanzia diretta della stessa, e` indubbio che si differenzia fondamentalmente dalle magistrature oltre che per la struttura e per lo status dei suoi componenti, per la natura non giurisdizionale delle sue funzioni. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 100, ultimo comma, 103 e 108, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17, e 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 831).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte