Sentenza 2/1978 (ECLI:IT:COST:1978:2)
Massima numero 9908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
10/01/1978; Decisione del
10/01/1978
Deposito del 16/01/1978; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 2/78. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - ORFANI MAGGIORENNI DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO DECEDUTO ANTERIORMENTE AL 1^ GENNAIO 1958 E CHE, A QUELLA DATA, FOSSERO INABILI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ORFANI DIVENUTI INABILI DOPO LA STESSA DATA - NATURA TRANSITORIA DELLA NORMA - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENZIAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 2/78. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - ORFANI MAGGIORENNI DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO DECEDUTO ANTERIORMENTE AL 1^ GENNAIO 1958 E CHE, A QUELLA DATA, FOSSERO INABILI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ORFANI DIVENUTI INABILI DOPO LA STESSA DATA - NATURA TRANSITORIA DELLA NORMA - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENZIAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza in tanto puo` ritenersi violato in quanto siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale diversita`. Non e` irragionevole che il legislatore, nell'istituire un trattamento pensionistico di riversibilita` - nella specie, a favore degli orfani maggiorenni, nullatenenti e conviventi a carico del dipendente dello Stato che siano inabili al lavoro - lo attribuisce, in via transitoria, a chi era inabile al lavoro alla data di prima applicazione della legge (1^ gennaio 1958), con cio` derogando alla regola generale che richiede che l'inabilita` sussista alla data del decesso del dipendente. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 86, primo comma e 272 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prospettata sotto il profilo della mancata estensione della norma agli orfani che siano divenuti inabili dopo la predetta data del 1^ gennaio 1958).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza in tanto puo` ritenersi violato in quanto siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale diversita`. Non e` irragionevole che il legislatore, nell'istituire un trattamento pensionistico di riversibilita` - nella specie, a favore degli orfani maggiorenni, nullatenenti e conviventi a carico del dipendente dello Stato che siano inabili al lavoro - lo attribuisce, in via transitoria, a chi era inabile al lavoro alla data di prima applicazione della legge (1^ gennaio 1958), con cio` derogando alla regola generale che richiede che l'inabilita` sussista alla data del decesso del dipendente. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 86, primo comma e 272 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prospettata sotto il profilo della mancata estensione della norma agli orfani che siano divenuti inabili dopo la predetta data del 1^ gennaio 1958).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte