Sentenza 3/1978 (ECLI:IT:COST:1978:3)
Massima numero 9647
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  10/01/1978;  Decisione del  10/01/1978
Deposito del 16/01/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 3/78. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PER LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - TELEGRAMMA MINISTERO FINANZE 29 MARZO 1976, N. 15/01627 - AZIENDE DI CREDITO SICILIANE - RITENUTE OPERATE DALLE AZIENDE STESSE ALLA FONTE RELATIVE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - VERSAMENTO NELLE TESORERIE PROVINCIALI DELLO STATO - INAMMISSIBILITA' PER TARDIVITA' DEL RICORSO REGIONALE.

Testo
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione stabilito dall'art. 39 legge 11 marzo 1953, decorre dalla notificazione o dalla avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. Tale conoscenza non puo` non ritenersi verificata con la consegna del telegramma ministeriale agli uffici dell'Assessore regionale competente. La tardiva comunicazione fatta dall'Assessore alla Presidenza della Regione, non costituisce evento idoneo a spostare la decorrenza del relativo termine. (Inammissibilita`, per tardivita`, del ricorso della Regione Siciliana avverso il telegramma del Ministero delle finanze 29 marzo 1976 n. 15/01627).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte