Sentenza 208/2020 (ECLI:IT:COST:2020:208)
Massima numero 43023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
08/09/2020; Decisione del
08/09/2020
Deposito del 09/10/2020; Pubblicazione in G. U. 14/10/2020
Titolo
Porti e aeroporti - Istituzione dell'Autorità del sistema portuale dello Stretto - Assegnazione dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in precedenza ricompresi nell'Autorità del sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Porti e aeroporti - Istituzione dell'Autorità del sistema portuale dello Stretto - Assegnazione dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in precedenza ricompresi nell'Autorità del sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, i cui commi 1 e 2 - modificando l'art. 6 e l'Allegato A della legge n. 84 del 1992, come novellati dal d.lgs. n. 169 del 2016 - hanno istituito l'Autorità di sistema portuale dello Stretto (AdSP), e comprensiva, tra gli altri, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dapprima compresi nell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, e il cui comma 3 - modificando l'art. 4, comma 6, del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. nella legge n. 123 del 2017 - ha stabilito che qualora i porti inclusi nell'area della Zona economica speciale (ZES) rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra Regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella Regione in cui è istituita la ZES. Le disposizioni impugnate sono coerenti con la finalità della riforma del 2016, di realizzare una maggiore interazione tra porti, comunque contigui, che presentano un'omogeneità di traffici e servizi. Sebbene la disciplina delle AdSP presenti inevitabili punti di contatto con le norme che regolano la ZES calabrese, generando sovrapposizioni in sede operativa, rimane non dimostrato l'assunto del ricorrente per cui l'unica soluzione costituzionalmente possibile sarebbe la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali delle AdSP e della ZES (con identità del Presidente di entrambi gli organi); si finirebbe, in tal modo, per porre uno stringente limite alle possibili modifiche al numero e agli ambiti territoriali delle AdSP, che dovrebbero sempre avvenire sulla base delle ZES già istituite, la cui regolazione finirebbe per condizionare ogni scelta sull'assetto territoriale delle aree portuali.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 97 Cost. e al principio di ragionevolezza, dell'art. 22-bis del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, i cui commi 1 e 2 - modificando l'art. 6 e l'Allegato A della legge n. 84 del 1992, come novellati dal d.lgs. n. 169 del 2016 - hanno istituito l'Autorità di sistema portuale dello Stretto (AdSP), e comprensiva, tra gli altri, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dapprima compresi nell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, e il cui comma 3 - modificando l'art. 4, comma 6, del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. nella legge n. 123 del 2017 - ha stabilito che qualora i porti inclusi nell'area della Zona economica speciale (ZES) rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra Regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella Regione in cui è istituita la ZES. Le disposizioni impugnate sono coerenti con la finalità della riforma del 2016, di realizzare una maggiore interazione tra porti, comunque contigui, che presentano un'omogeneità di traffici e servizi. Sebbene la disciplina delle AdSP presenti inevitabili punti di contatto con le norme che regolano la ZES calabrese, generando sovrapposizioni in sede operativa, rimane non dimostrato l'assunto del ricorrente per cui l'unica soluzione costituzionalmente possibile sarebbe la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali delle AdSP e della ZES (con identità del Presidente di entrambi gli organi); si finirebbe, in tal modo, per porre uno stringente limite alle possibili modifiche al numero e agli ambiti territoriali delle AdSP, che dovrebbero sempre avvenire sulla base delle ZES già istituite, la cui regolazione finirebbe per condizionare ogni scelta sull'assetto territoriale delle aree portuali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/10/2018
n. 119
art. 22
co.
legge
17/12/2018
n. 136
art.
co.
legge
28/01/1994
n. 84
art. 6
co.
legge
28/01/1994
n. 84
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte