Sentenza 6/1978 (ECLI:IT:COST:1978:6)
Massima numero 9735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  10/01/1978;  Decisione del  10/01/1978
Deposito del 16/01/1978; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9734


Titolo
SENT. 6/78 B. TRIBUTI (IN GENERE) - ULTRATTIVITA' DELLE DISPOSIZIONI PENALI DELLE LEGGI FINANZIARIE (LEGGE 7 GENNAIO 1929 N. 4, ART. 20) - NON CONTRASTA CON PRECETTI COSTITUZIONALI - DIVIETO DI RETROATTIVITA' DI NUOVE NORME INCRIMINATRICI.

Testo
L'art. 20 l. 7 gennaio 1929 n. 4, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni penali delle leggi finanziarie ai fatti commessi quando esse erano in vigore, ancorche` successivamente abrogate o modificate, cosi` disponendone l'ultrattivita`, tende a meglio garantire il puntuale assolvimento degli obblighi tributari, rivestenti una particolare rilevanza costituzionale, e percio` non contrasta ne` col principio d'eguaglianza (in riferimento al principio del favor rei di cui all'art. 2 cod. pen.) ne` con l'art. 25 Cost., che stabilisce solo l'irretroattivita` delle leggi penali. Esso tuttavia non impedisce l'applicazione di leggi penali di favore sopravvenute (nella specie del giudizio a quo: l'art. 69 cod. pen., in materia di circostanze, e l'art. 81 cod. pen., in materia di reato continuato, entrambi modificati dalla l. 7 giugno 1974 n. 220) non incompatibili con le leggi finanziarie sopravviventi. - cfr. S.n. 164/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte